Sentenza n. 14584/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato sulla situazione penale del figlio convivente della richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza ritenendo ostativa una sentenza del Tribunale per i minorenni di Bologna relativa al figlio convivente, indicata nel provvedimento come sentenza per violazione dell’art. 624-bis c.p. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi in materia di concessione della cittadinanza; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 6 della legge n. 91/1992. In particolare, ha contestato che l’Amministrazione non avesse esaminato il contenuto e l’esito effettivo del procedimento penale a carico del figlio, che era stato assolto per non aver commesso il fatto, e non avesse considerato che il figlio era già cittadino italiano. Ha inoltre sostenuto la sussistenza dei requisiti per la concessione dello status.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo che l’Amministrazione riesamini l’istanza originaria con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di un’istruttoria completa. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un’amplissima discrezionalità amministrativa e un giudizio prognostico sull’inserimento dell’istante e del suo nucleo familiare nella comunità nazionale; tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata mediante un’istruttoria adeguata e una motivazione puntuale e non può tradursi in arbitrio. Nel caso concreto, il Ministero aveva indicato come elemento ostativo una sentenza penale a carico del figlio senza acquisire o considerare il contenuto della decisione, che era in realtà di assoluzione per non aver commesso il fatto. La valutazione amministrativa risultava quindi fondata su un travisamento di un elemento essenziale della vicenda e su un’erronea rappresentazione del suo esito processuale. Il provvedimento era inoltre carente di motivazione perché non spiegava per quali ragioni una sentenza penale, senza esame dell’iter processuale, della condotta concreta e dell’esito assolutorio, fosse sufficiente a formulare un giudizio negativo sulla richiedente. Il TAR ha altresì ritenuto fallace la motivazione relativa all’asserita estensione ai familiari dei benefici riconosciuti ai parenti del cittadino italiano: il familiare considerato inaffidabile era già cittadino italiano, sicché non era comprensibile come la concessione della cittadinanza alla madre potesse estendere a lui ulteriori benefici o arrecare, per tale via, un danno alla comunità nazionale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a valutare l’opportunità dell’inserimento definitivo dell’istante e del suo nucleo familiare nella comunità nazionale; l’esercizio del potere deve comunque essere sorretto da istruttoria completa e motivazione adeguata.
art. 6 l. 91/1992
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alle garanzie partecipative; la decisione si fonda in concreto soprattutto sul difetto di istruttoria e di motivazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado
La motivazione amministrativa non poteva fondare il diniego sull’esigenza di evitare l’estensione ai familiari di benefici collegati allo status di cittadino, poiché il familiare la cui affidabilità era posta in dubbio era già cittadino italiano.
art. 624-bis c.p.
La disposizione è indicata nel provvedimento come quella oggetto della sentenza penale relativa al figlio; il giudice rileva però che la sentenza era assolutoria per non aver commesso il fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull’inserimento dell’istante e del suo nucleo familiare nella comunità nazionale, ma tale discrezionalità non può tradursi in arbitrio ed è sindacabile per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o difetto di motivazione.
- La rilevanza attribuibile alle condotte penalmente rilevanti dei familiari del richiedente la cittadinanza non esonera l’Amministrazione dall’acquisire e valutare il contenuto integrale e l’esito del procedimento penale, nonché la concreta condotta dell’interessato e la sua effettiva pericolosità.
- È illegittimo il diniego di cittadinanza fondato su una rappresentazione erronea dell’esito del procedimento penale a carico di un familiare, quando l’Amministrazione abbia considerato come condanna una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
- La motivazione del diniego di cittadinanza deve esplicitare le ragioni per cui la vicenda penale del familiare incide negativamente sul giudizio prognostico relativo all’istante, tenendo conto della gravità concreta dei fatti, dell’esito processuale e della situazione personale e familiare.
- Non è coerente fondare il diniego della cittadinanza sull’esigenza di evitare l’estensione ai familiari di benefici collegati allo status civitatis quando il familiare ritenuto inaffidabile è già cittadino italiano, poiché in tal caso la concessione alla richiedente non determina l’estensione di quei benefici a tale soggetto.
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