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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. n. 40310/2019 del 7.11.2019, a firma del presidente della Commissione, con cui si comunica che l’istanza di autotutela, inoltrata dal ricorrente, per la corretta valutazione dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, è da ritenere irricevibile; - della graduatoria definitiva pubblicata dal Comune di Polignano a Mare in data 7/10/2019, riguardante “Assegnazione di n. 5 Autorizzazioni per l’Esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente ed Autovettura”, nella parte in cui risulta attribuito al ricorrente, per la categoria A, il punteggio di 8,27, inferiore in relazione ai titoli dallo stesso posseduti e prodotti, con conseguente collocazione alla posizione n. 5 della suddetta graduatoria; - dei verbali dei lavori della Commissione preposta alla valutazione dei titoli presentati dai candidati aspiranti; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’adeguato punteggio rispetto ai titoli effettivamente posseduti sulla base dell’adeguata valutazione dei certificati prodotti e delle dichiarazioni rese, con conseguente corretto inserimento nella graduatoria in oggetto; Sui motivi aggiunti presentati il 12.1.2025, per l’annullamento, previa emanazione di idonea misura cautelare: - dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e autovettura n. 20/A, prot. n. 28767/2024 del 07.08.2024, a firma del dirigente area iv – area tecnica del Comune di Polignano a Mare; - dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e autovettura n. 22/A, prot. n. 30339/2024 del 27.08.2024 a firma del dirigente area iv – area tecnica del Comune di Polignano a Mare; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quelli impugnati, compresa, ove occorra, la nota prot. n. 36793 del 17.10.2024 ed eventuali ulteriori titoli e/o atti abilitativi rilasciati nei confronti del controinteressato.

Giustizia amministrativa202000004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l’assegnazione di cinque autorizzazioni NCC, verbali della commissione, diniego dell’istanza di autotutela e, con motivi aggiunti, due autorizzazioni NCC rilasciate a concorrenti utilmente collocati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il punteggio di 8,27 attribuitogli nella categoria A dei titoli e la conseguente collocazione al quinto posto della graduatoria, sostenendo di avere diritto a un punteggio maggiore in ragione dell’attività svolta nel settore del noleggio con conducente. Deduceva violazione dell’art. 97 Cost., del principio del favor partecipationis e dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza delle procedure selettive, nonché eccesso di potere per insufficienza della motivazione, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria. In particolare, affermava di avere commesso un errore materiale nella domanda, nella quale aveva indicato il 19 novembre 2015 quale data di inizio dell’attività di collaboratore di impresa NCC, mentre la visura camerale avrebbe attestato l’operatività dell’impresa dal 25 gennaio 2011. Chiedeva quindi la rettifica postuma della domanda e l’attribuzione di ulteriori punti, anche mediante l’esercizio dell’autotutela. Con motivi aggiunti impugnava le autorizzazioni NCC rilasciate a due concorrenti vincitori, sostenendo l’illegittimità derivata dalla graduatoria e dagli atti della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha applicato il principio di autoresponsabilità del concorrente, secondo cui ciascun partecipante sopporta le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda e nella produzione della documentazione, anche per garantire la par condicio. La correzione di errori materiali o il soccorso istruttorio sono ammissibili soltanto in presenza di errori effettivamente riconoscibili sulla base della documentazione già prodotta e, comunque, prima dell’inizio delle operazioni di esame o valutazione; non possono essere utilizzati dopo l’avvio della selezione per introdurre o modificare elementi rilevanti ai fini del punteggio. Nel caso concreto, la richiesta di rettifica era stata presentata dopo la prova orale e non risultava provato che la visura camerale fosse stata allegata alla domanda, essendo il documento prodotto successivamente. Inoltre, il bando attribuiva il punteggio controverso ai periodi di servizio prestati come dipendente, coadiutore o sostituto di un’impresa NCC, da comprovare mediante Mod. 101, Mod. DM 10 INPS o autocertificazione conforme. La domanda non indicava attività come dipendente di impresa NCC, ma soltanto attività di collaboratore, con una data successivamente contestata. La visura camerale dimostrava l’operatività della società e la carica del ricorrente, ma non provava lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato valutabile ai sensi del bando. Ne conseguiva la correttezza del punteggio attribuito e l’infondatezza delle censure relative alla graduatoria, con conseguente rigetto anche dei motivi aggiunti contro le autorizzazioni rilasciate ai controinteressati. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune e del controinteressato costituito, liquidate in 2.000 euro per ciascuna controparte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne deduceva la violazione con riferimento ai principi di imparzialità e correttezza della procedura selettiva; il TAR ha ritenuto legittima la valutazione della commissione e non fondate le relative censure.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Richiamati dal bando per disciplinare le autocertificazioni utilizzabili ai fini della dimostrazione dei requisiti e dei titoli.

  • art. 23 d.P.R. 1124/1965

    Richiamato per qualificare le figure del coadiutore o coadiuvante come forme di collaborazione familiare.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per l’ordine di accesso agli atti disposto nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali e selettive, il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda o nella produzione della documentazione, quando ciò sia necessario a preservare la par condicio tra i partecipanti.
  • La correzione di un errore materiale o il soccorso istruttorio possono essere ammessi soltanto quando l’errore sia obiettivamente riconoscibile sulla base degli elementi già tempestivamente acquisiti alla procedura e, comunque, prima dell’inizio delle operazioni di esame o valutazione.
  • Dopo l’avvio della fase selettiva non è consentito modificare o integrare la domanda per introdurre un requisito o un titolo non dichiarato, né acquisire d’ufficio documenti utili esclusivamente a colmare una carenza imputabile al concorrente, poiché ciò determinerebbe un vantaggio indebito rispetto agli altri partecipanti.
  • Ai fini dell’attribuzione di un punteggio previsto dal bando per periodi di servizio come dipendente di un’impresa, la mera titolarità di una carica societaria, l’operatività della società o la qualifica generica di collaboratore non dimostrano l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, se il bando richiede documentazione specifica relativa a tale rapporto.
  • La valutazione dei titoli deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni e della documentazione validamente prodotte entro il termine di partecipazione, secondo le prescrizioni della lex specialis; la successiva istanza di autotutela non può trasformarsi in uno strumento di integrazione sostanziale della domanda.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTaxi e noleggio con conducenteIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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