Cassazione Penale, Sentenza n. 45509/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna (coltivazione illecita di 900 piante di cannabis indica, con potenziale ricavo di 72.915 dosi) sostenendo: a) violazione del diritto di difesa per mancata contestazione nell'atto di accusa della circostanza aggravante dell'"ingente quantità"; b) errata valutazione da parte della Corte di appello della sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, avendo i giudici di merito utilizzato un dato ponderale virtuale e ritenuto superata la soglia dell'"ingente quantità" nonostante il principio attivo ricavabile (1,822 kg) non raggiungesse il limite di riferimento secondo la giurisprudenza consolidata; c) (solo per Campailla) omissione di motivazione rispetto alle circostanze attenuanti generiche richieste in appello (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi in parte. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggravante dell'ingente quantità e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale circostanza per entrambi gli imputati, eliminando l'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e rinviando alla Corte di appello per la rideterminazione della pena. Inoltre, in favore di Campailla ha accolto il motivo relativo alle attenuanti generiche: la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sulla rilevazione e valutazione delle attenuanti generiche e per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: i due imputati sono stati giudicati congiuntamente per la coltivazione illecita.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1 e 4
Individua le fattispecie relative agli illeciti in materia di stupefacenti (qui, coltivazione di cannabis).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2
art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede la circostanza aggravante dell'"ingente quantità" di stupefacente; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante nel caso concreto non fosse corretta secondo i criteri giurisprudenziali sulla soglia del principio attivo.
art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione a vizi di impugnazione e garantismo; i ricorrenti denunciavano violazione del diritto di difesa per mancata precisione dell'imputazione relativa all'aggravante.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa invocato dai ricorrenti per la mancata specifica contestazione dell'aggravante nell'atto di imputazione.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di equo processo e diritti della difesa; usato per sostenere che la formulazione dell'imputazione deve consentire l'effettiva difesa.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la mancata valutazione motivata delle attenuanti in capo a Campailla ha determinato l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Sezioni Unite, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Sez. U., Sent. n. 36258/2012
Fornisce i criteri per individuare la soglia oltre la quale opera l'aggravante dell'"ingente quantità", basandosi sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile; criterio poi confermato e applicato dalla Corte.
Sezioni Unite, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
Sez. U., Sent. n. 14722/2020
Conferma l'applicabilità dei criteri Biondi anche dopo la riforma del 2014 e precisa l'unità di misura per le droghe leggere: in genere l'aggravante non sussiste se il principio attivo è inferiore a 2 kg (limite interpretativo ricavato dal rapporto con la soglia di 500 mg).
Massime di principio
- L'aggravante dell'"ingente quantità" ex art. 80 d.P.R. 309/1990 va valutata con i criteri delle Sezioni Unite (Biondi e successivi), basati sulla quantità di principio attivo rispetto alla soglia massima; non è sufficiente un calcolo "virtuale" se il principio attivo non raggiunge il limite giurisprudenziale (per le droghe leggere indicativamente 2 kg di principio attivo).
- Se la circostanza aggravante non è stata adeguatamente contestata nell'atto di imputazione ciò può integrare una violazione del diritto di difesa e fondare motivo di annullamento o revisione, soprattutto se la formulazione non consente alla difesa di conoscere e confutare la specifica aggravante.
- La Corte d'appello deve motivare in modo specifico e individualizzato sulle circostanze attenuanti generiche quando richieste: una risposta generica riferita alla posizione di un coimputato non è sufficiente e può comportare annullamento con rinvio.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso (es. cancellazione di un'aggravante o nuova valutazione delle attenuanti), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio (quando basta eliminare un'aggravante) o con rinvio (quando è necessario un nuovo giudizio sulla quantificazione della pena o su aspetti di responsabilità individuale).
- Gli operatori della difesa dovrebbero contestare espressamente nei motivi di appello ogni elemento di fatto e di diritto sulla base del quale i giudici di merito hanno valorizzato circostanze aggravanti o attenuanti, chiedendo motivazioni puntuali in caso di decisioni omogenee tra coimputati.
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