Cassazione Civile, Ordinanza n. 09759/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 2009 di una società, con recupero di crediti ritenuti non spettanti: in particolare un credito IRES derivante da acconti 2009 sospesi per il sisma aquilano e non versati, e un piccolo credito IVA corretto in misura diversa da quella dichiarata. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione e sostenendo nel merito che gli acconti sospesi dovevano essere riconosciuti integralmente, secondo il provvedimento applicabile ai soggetti residenti nel cratere sismico. La CTR aveva annullato integralmente la cartella ritenendo dovuto il contraddittorio preventivo, in presenza di incertezze interpretative rilevanti e di un recupero di importo significativo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000: sosteneva che non vi fosse alcuna incertezza, che il recupero fosse assimilabile a una mera correzione cartolare di un credito non spettante e che, comunque, l’omessa comunicazione non determinasse nullità della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’impostazione della CTR nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’utilizzo della procedura di controllo automatizzato per risolvere una questione interpretativa circa la spettanza del credito d’imposta da acconti sospesi. La Corte richiama il principio per cui l’iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 è ammessa solo per errori materiali o di calcolo rilevabili ictu oculi e non quando occorra interpretare norme o qualificare giuridicamente i fatti. Poiché nel caso concreto la soluzione dipendeva dal rapporto tra due provvedimenti dell’Agenzia e dal relativo contesto normativo, la pretesa non poteva essere definita con mero controllo cartolare. Il ricorso è stato quindi respinto; la contribuente è rimasta intimata e non risulta statuizione diversa sulle spese nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
La procedura di liquidazione automatizzata è limitata a controlli cartolari su dati dichiarati e correzioni di errori materiali o di calcolo; non può essere usata per risolvere questioni interpretative o giuridiche sulla spettanza di un credito d’imposta.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Richiamato insieme all’art. 36-bis come base del controllo automatizzato IVA, utilizzabile solo nei limiti di una verifica meramente cartolare.
art. 6, comma 5, L. 212/2000
L’obbligo di comunicazione preventiva sussiste quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la Corte valorizza il principio, ma nel caso concreto decide soprattutto sulla non utilizzabilità del controllo automatizzato per una questione interpretativa.
art. 25, comma 2, D.L. 78/2009
Norma richiamata quale base della disciplina di ripresa della riscossione per i tributi sospesi nel contesto emergenziale sisma 2009.
art. 39 D.L. 78/2010
Norma richiamata quale base della disciplina specifica riferita ai residenti nel cratere sismico, rilevante per comprendere il quadro interpretativo della controversia.
art. 33, comma 28, L. 183/2011
Citata come disposizione modificativa del quadro normativo relativo ai residenti nel cratere sismico.
Massime di principio
- Il potere di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è eccezionale e va circoscritto ai soli casi in cui l’errore emerga immediatamente dal mero raffronto cartolare con i dati dichiarati, senza necessità di attività istruttoria o di valutazioni giuridiche.
- Quando il disconoscimento di un credito d’imposta dipende dall’interpretazione di norme o provvedimenti amministrativi, l’Amministrazione non può procedere con la sola cartella emessa all’esito del controllo automatico, ma deve utilizzare uno strumento di accertamento idoneo a rendere conoscibile al contribuente la ragione della pretesa e consentirgli adeguata difesa.
- L’omessa comunicazione dell’esito della liquidazione rileva in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma nel caso in esame la ratio decisiva è che l’Ufficio non poteva ricondurre la questione a un mero errore materiale o di calcolo.
- La valutazione della ‘rilevanza’ dell’aspetto dichiarativo non può essere ridotta a un criterio puramente quantitativo: ciò che conta è la complessità giuridica della questione e la necessità di un contraddittorio o di una procedura di accertamento più garantita.
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