Cassazione Penale, Sentenza n. 26556/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Anello, legale rappresentante della cooperativa che gestiva un laboratorio di analisi e centro di riabilitazione, era stato ritenuto responsabile, in concorso con la responsabile del centro, del reato previsto dagli artt. 110 e 356 c.p. per avere utilizzato dispositivi medici diagnostici in vitro oltre la data di scadenza (accertato il 9 luglio 2019). La Corte d'appello aveva confermato la condanna ritenendo che l'imputato, avallando l'invio delle fatture all'A.S.P. e dovendo curare l'approvvigionamento, avesse agito con dolo fraudolento. In ricorso si contestava il vizio di motivazione relativo all'elemento psicologico, denunciando che non era stato valutato il fatto provato con fatture che mostravano acquisti di kit con scadenza successiva a quelli rinvenuti scaduti e che dunque i kit piu' recenti erano stati utilizzati prima di quelli scaduti, circostanza idonea a escludere il dolo generico e a dimostrare la buona fede o almeno mera colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata illogica e contraddittoria in relazione alla valutazione dell'elemento psicologico: la Corte di appello aveva sovrapposto adempimenti spettanti al legale rappresentante compiti tipici del direttore tecnico del laboratorio e non aveva adeguatamente valutato la prova documentale (fatture) sul diverso cronoprogramma dei kit. Ha precisato che, ai fini del reato di frode nelle pubbliche forniture, non basta il mero inadempimento doloso del contratto ma è necessaria una condotta qualificabile come malafede contrattuale ovvero un espediente ingannevole idoneo a far apparire conforme l'esecuzione del contratto; pertanto la sussistenza del dolo andrà riesaminata.
Norme richiamate
Il reato di frode nelle pubbliche forniture richiede, oltre all'inadempimento, una condotta di malafede contrattuale consistente in un espediente ingannevole idoneo a far apparire conforme l'esecuzione del contratto; non è sufficiente la mera negligenza o inadempimento.
Si applica il concorso di persone: la responsabilità è valutata anche in rapporto al concorso tra il legale rappresentante e la responsabile del centro, con riguardo al contributo causale e intenzionale di ciascuno.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta ai sensi della norma, come modificata recentemente; rilevanza procedurale ma non sostanziale ai fini della valutazione del vizio di motivazione.
legge 1086/1971 e norme regionali in materia sanitaria
Queste discipline assegnano funzioni tecniche e di organizzazione del laboratorio al direttore tecnico; la Cassazione ha richiamato tali norme per distinguere i compiti organizzativi del direttore tecnico da quelli del legale rappresentante, limitando l'estensione di responsabilità penale del titolare sulla gestione minuta delle attività tecniche.
Massime di principio
- Per configurare il reato di frode nelle pubbliche forniture non basta provare un inadempimento o una gestione negligente: è necessario dimostrare una condotta dolosa caratterizzata da malafede o da un espediente ingannevole volto a far apparire conforme la prestazione.
- La mera esistenza di materiali scaduti non è di per sé sufficiente a provare il dolo del legale rappresentante se esistono prove documentali (es. fatture) che mostrano acquisti con scadenze successive e una possibile spiegazione della sequenza d'uso.
- Nella valutazione della responsabilità del legale rappresentante va rispettata la distinzione normativa tra i compiti di direzione generale e quelli tecnici affidati al direttore tecnico: non è automatico attribuire al titolare il controllo quotidiano sulle singole attività tecniche.
- La prova documentale che dimostri tempestivi acquisti o una diversa tempistica di utilizzo dei kit può essere decisiva per escludere l'elemento doloso e qualificare l'eventuale responsabilità come colposa o organizzativa.
- In caso di accuse di frode nelle forniture pubbliche, l'attenzione giudiziale è posta sulla presenza di artifici o stratagemmi ingannevoli; l'accertamento dovrà analizzare tutte le condotte concrete e le funzioni organizzative per distinguere dolo e colpa.
- Se la motivazione di grado d'appello confonde ruoli e compiti normativamente attribuiti ad altre figure, la sentenza può essere annullata con rinvio per un nuovo esame dell'elemento psicologico.
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