Cassazione Penale, Ordinanza n. 25681/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputata avverso una sentenza della Corte d'appello pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La ricorrente deduceva vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale. La Corte di cassazione rileva tuttavia che, in presenza dell'accordo delle parti sui punti concordati, è preclusa nel giudizio di legittimità la deduzione di censure diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo l'ipotesi di pena illegale e quelle attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione, situazioni non ravvisabili nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione e sulla corretta applicazione della legge penale non fossero deducibili in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., perché l'accordo concordatario comporta rinuncia a far valere ulteriori motivi, salvo le eccezioni non presenti nel caso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato implica l'accordo delle parti sui punti concordati e preclude nel giudizio di legittimità la deduzione di doglianze diverse, salvo eccezioni limitate.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità sia senza colpa, evenienza non ravvisata nel caso.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
L'accordo sulle parti concordate comporta rinuncia a dedurre in cassazione ogni diversa doglianza, anche rilevabile d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
Restano deducibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.
Massime di principio
- Contro una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non possono essere proposti in cassazione motivi estranei ai punti oggetto di accordo, poiché il concordato comporta una rinuncia implicita a ulteriori contestazioni.
- Le uniche censure ammissibili avverso una decisione concordata riguardano la pena illegale, la regolarità della formazione del consenso della parte, la sussistenza del consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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