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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25681/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputata avverso una sentenza della Corte d'appello pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La ricorrente deduceva vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale. La Corte di cassazione rileva tuttavia che, in presenza dell'accordo delle parti sui punti concordati, è preclusa nel giudizio di legittimità la deduzione di censure diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo l'ipotesi di pena illegale e quelle attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione, situazioni non ravvisabili nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione e sulla corretta applicazione della legge penale non fossero deducibili in cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., perché l'accordo concordatario comporta rinuncia a far valere ulteriori motivi, salvo le eccezioni non presenti nel caso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato implica l'accordo delle parti sui punti concordati e preclude nel giudizio di legittimità la deduzione di doglianze diverse, salvo eccezioni limitate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Viene richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità sia senza colpa, evenienza non ravvisata nel caso.

  • Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196

    L'accordo sulle parti concordate comporta rinuncia a dedurre in cassazione ogni diversa doglianza, anche rilevabile d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170

    Restano deducibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non possono essere proposti in cassazione motivi estranei ai punti oggetto di accordo, poiché il concordato comporta una rinuncia implicita a ulteriori contestazioni.
  • Le uniche censure ammissibili avverso una decisione concordata riguardano la pena illegale, la regolarità della formazione del consenso della parte, la sussistenza del consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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