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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18779/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto alla società ricorrente l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2010, ritenendola soggetto passivo in quanto bookmaker che aveva raccolto scommesse direttamente da giocatori italiani. La società ha impugnato l'atto deducendo: l'erronea lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo; l'inesistenza del presupposto soggettivo dell'imposta, sotto vari profili, anche ex art. 112 c.p.c.; la violazione del diritto dell'Unione, in particolare degli artt. 49 e 56 TFUE e dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; nonché, in via ulteriore, l'illegittimità delle sanzioni irrogate e delle spese di giudizio. La CTR aveva respinto l'appello salvo ridurre le spese. In Cassazione la società ha riproposto le medesime censure chiedendo anche, in via pregiudiziale, rinvio alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza UE che ha escluso una discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla traduzione dell'atto, alla soggettività passiva del bookmaker e alla violazione del diritto dell'Unione, reputando corretta la decisione della CTR e conforme ai precedenti di legittimità. Ha invece accolto il motivo sulle sanzioni, rilevando che per l'anno 2010 permaneva una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, con conseguente non applicabilità delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997. Il sesto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non coglieva la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alle sanzioni, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rigetto del ricorso nel resto; le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

    individua il tributo oggetto di causa e il suo ambito applicativo generale

  • L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2

    l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero

    rafforza l'ampiezza dell'ambito oggettivo dell'imposta

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    la Corte lo legge, alla luce della norma interpretativa del 2010 e della giurisprudenza costituzionale, come comprensivo anche di chi gestisce le scommesse senza concessione

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66

    l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione

    norma di interpretazione autentica che estende il tributo anche all'attività svolta fuori dal sistema concessorio e attribuisce la soggettività passiva a chi gestisce le scommesse con qualunque mezzo, anche telematico

  • L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b

    soggetto passivo d'imposta è chiunque (...) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi (...) concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere

    consente di imputare l'imposta anche ai bookmaker esteri o privi di concessione che gestiscano scommesse in Italia

  • d.m. 10 marzo 2006, n. 111, art. 16

    prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica

    richiamato quale parte del quadro regolatorio dell'imposta unica

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g

    imposta unica (...) su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta

    richiamata per descrivere il successivo assetto normativo dell'imposizione

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese

    la mancata traduzione non comporta invalidità dell'atto, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata

  • Costituzione, art. 112 c.p.c.

    il riferimento è richiamato dalla ricorrente per contestare il presupposto soggettivo; la Corte ritiene la censura infondata

  • TFUE, artt. 49 e 56

    la Corte esclude che la disciplina italiana sia idonea a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del bookmaker nello Stato membro interessato

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 401

    richiamata insieme al TFUE; non emerge una violazione della disciplina unionale in materia di imposte sul valore aggiunto

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    esclude le sanzioni quando vi sia obiettiva incertezza normativa sulla portata della disciplina tributaria

  • Corte cost. n. 27/2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina solo nella parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettava all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; non elimina la responsabilità del bookmaker

  • Corte di giustizia UE, causa C-788/18

    ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri e ha negato che la disciplina italiana ostacoli le attività della società nel mercato interessato

Massime di principio

  • Per l'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato alla prestazione del servizio di gioco e colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, anche se il gestore è stabilito all'estero o opera senza concessione.
  • La soggettività passiva può gravare sul bookmaker che gestisce le scommesse in Italia, anche mediante intermediari, non essendo necessario che operi nel sistema concessorio.
  • La norma interpretativa del 2010 ha valore retroattivo come criterio di lettura dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e consente di ricondurre l'imposta ai soggetti che gestiscono le scommesse anche in assenza di concessione.
  • L'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte costituzionale incide solo sulla parte della disciplina che, per le annualità anteriori al 2011, imputava l'imposta alle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; non elimina la pretesa verso il bookmaker.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua straniera, di per sé, non determina invalidità quando non risulti concretamente leso il diritto di difesa.
  • In materia sanzionatoria tributaria, l'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva esclude l'applicazione delle sanzioni per i periodi anteriori alla norma interpretativa autentica.
  • La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse, applicata agli operatori che raccolgono gioco in Italia, non integra di per sé una restrizione incompatibile con le libertà fondamentali UE richiamate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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