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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30660/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2005, che egli affermava di aver conosciuto solo tramite estratto di ruolo. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso originario, ritenendo provata la notifica della cartella ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Il ricorrente per cassazione proponeva quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR deciso sull’eccezione di inammissibilità dell’appello della società di riscossione per difetto di interesse, in mancanza di appello dell’Agenzia delle Entrate sul ruolo; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il concessionario non avesse un proprio interesse ad appellare, perché il ruolo era stato annullato in primo grado; 3) violazione degli artt. 2712, 2727, 2729 e 2697 c.c. sulla prova della notifica della cartella, in quanto la CTR avrebbe deciso su documenti prodotti in copia e non in originale; 4) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, per asserita nullità della notifica della cartella, mancando l’attestazione delle ricerche compiute dal notificatore per l’irreperibilità relativa del destinatario. Nel frattempo la società di riscossione era stata interessata dalla successione ex lege prevista dalla normativa sulla riforma della riscossione; la Corte ha anche dichiarato inammissibile la memoria depositata dal nuovo ente subentrante per difetto di nuova procura.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo infondate sia la censura di omessa pronuncia sia quella sulla carenza di interesse ad appellare della società di riscossione. Ha poi ritenuto che la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato, imponesse di verificare lo specifico interesse ad agire in tema di impugnazione del ruolo/estratto di ruolo; poiché nel caso concreto tale interesse qualificato non risultava dagli atti né era stato dedotto dal ricorrente, ha cassato la sentenza senza rinvio e dichiarato inammissibile il ricorso originario davanti al giudice tributario. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per sopravvenuta causa di inammissibilità dell’originario ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata espressa pronuncia su un’eccezione pregiudiziale non integra omessa pronuncia quando la decisione di merito la rigetta implicitamente.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo per contestare il rito tributario; non è accolto il rilievo del ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire/appellare va desunto dal dispositivo e dall’assetto concreto della decisione di primo grado; nel caso concreto il concessionario aveva interesse a impugnare.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla prova documentale; la censura non è accolta.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia deve essere specifico.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla prova presuntiva; non è dirimente nel caso.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla prova presuntiva; non è dirimente nel caso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Richiamati per contestare la notifica della cartella; la Corte osserva che la censura non si confronta con l’accertamento della ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma sulla notificazione della cartella di pagamento richiamata nel motivo di ricorso.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma sulla notificazione degli atti tributari richiamata nel motivo di ricorso.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    Ha introdotto la nuova disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e dei casi di diretta impugnabilità del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"

    La norma, come interpretata dalle Sezioni Unite, ha natura processuale e specifica concretamente l’interesse ad agire; si applica ai processi pendenti e impone che il debitore alleghi e dimostri uno dei pregiudizi tipizzati.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato per i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato quale espressione del principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore dopo la successione dell’ente riscossore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per sopravvenuta causa di inammissibilità dell’originario ricorso.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione sul merito o su una questione incompatibile con l’eccezione sollevata ne comporta il rigetto implicito.
  • L’interesse ad agire o ad appellare va verificato in concreto, alla luce del dispositivo della decisione impugnata e dell’effettiva soccombenza della parte, non solo delle deduzioni formulate.
  • Nel giudizio tributario la contestazione della notifica di una cartella o di un atto della riscossione richiede una censura che si confronti con gli specifici accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il disconoscimento della copia documentale deve essere specifico; un generico richiamo all’assenza dell’originale non basta a infirmare la prova documentale.
  • In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire è condizione dinamica dell’azione e, per i processi pendenti, deve essere allegato e dimostrato dal debitore secondo i casi tipizzati dalla legge sopravvenuta.
  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo quando l’iscrizione a ruolo arrechi uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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