Sentenza del 17/06/2022 n. 19530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria eseguita per cartella di pagamento ritenuta insoluta, deducendo in otto motivi (poi ridotti per rinuncia ad alcuni) l'assenza o l'invalidità della notifica della cartella e la nullità/illiceità degli atti presupposti (estratto di ruolo, relata di notifica, conformità alle copie, utilizzo di posta privata, mancato invio della raccomandata informativa, omissione del previo avviso bonario). Denunciava inoltre omesso esame da parte della Commissione tributaria regionale delle questioni sollevate in appello rispetto agli atti presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (omesso/inadeguata motivazione del giudice d'appello e mancato esame dei motivi che investivano la legittimità degli atti presupposti), assorbendo il quinto e il settimo motivo, e ha cassato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame delle censure relative a ruoli e cartella di pagamento (con decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità). Altri motivi sono stati dichiarati rinunciati o denunciati ma non accolti in questa sede.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Base normativa per i motivi di cassazione: in particolare la Corte ha valutato le censure ex comma 1, n. 3 (violazione di legge) e n. 5 (omesso esame di fatto decisivo) utilizzate dal ricorrente per lamentare il difetto di motivazione del giudice d'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18 e 19
Norme sul processo tributario e sulle produzioni documentali; richiamate nella memoria difensiva circa la rappresentanza e la documentazione, con rilievo sul fatto che eccezioni introdotte tardivamente in memoria non possono integrare nuovi motivi non dedotti in ricorso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (commi richiamati)
Regole sulla notifica degli atti di riscossione fiscale: impone obblighi documentali e modalità la cui inosservanza può essere rilevante ai fini della validità della notifica della cartella.
Codice civile, art. 2697 c.c.
Principio del gravame della prova: sulla parte che afferma un fatto spetta l'onere della prova; richiamato nell'ottica della necessità che l'agente della riscossione dimostri la regolare notifica.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Regole sulla valutazione della prova documentale e sulla decisione del giudice; richiamato in relazione all'apprezzamento della documentazione prodotta dall'agente della riscossione.
Codice di procedura civile, artt. 139 e 140 c.p.c.
Norme sul contenuto della relata e sulla procedura di notifica per irreperibilità (deposito e affissione di avvisi): la Corte ha considerato rilevante che carenze nella relata o nella procedura di invio della raccomandata informativa possano incidere sulla validità della notifica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Previsione sulla notifica degli atti tributari per depositi e modalità speciali; richiamata rispetto alla corretta esecuzione in caso di irreperibilità.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Obbligo dell'avviso bonario prima dell'emissione della cartella; è stato richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della cartella se mancava tale avviso.
D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5 e D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18
Disposizioni relative alla conformità delle copie agli originali e all'uso di certificazioni: rilevanti nelle censure sulla non conformità degli estratti di ruolo e delle copie di relata rispetto agli originali.
Massime di principio
- La motivazione del giudice d'appello deve essere autonoma e sufficiente: il mero rinvio alla decisione di primo grado senza illustrare perché i motivi di gravame sono infondati può essere motivo di cassazione per omesso esame.
- Se in appello vengono sollevate questioni relative alla validità degli atti presupposti (ruolo, cartella, notifica), il giudice d'appello è tenuto a esaminarle espressamente; non può limitarsi a confermare la sentenza di primo grado senza valutare le specifiche censure.
- La parte che afferma l'avvenuta notifica (agente della riscossione) deve fornire prova adeguata e conforme degli atti di notifica; copie non rese conformi o incomplete possono non assolvere l'onere probatorio.
- Difese o eccezioni introdotte tardivamente in memoria e non prospettate nell'atto introduttivo non possono essere utilizzate per ampliare il tema del giudizio: la memoria serve a chiarire, non a introdurre nuovi motivi che non siano stati già dedotti.
- La rinuncia espressa del ricorrente ad alcuni motivi di impugnazione rende superflua la decisione su quei punti; il difensore può validamente rinunciare a determinati motivi per valutazioni tecniche.
- In caso di notifica per irreperibilità, devono essere rispettate tutte le formalità previste (deposito, affissione, invio della raccomandata informativa): omissioni sostanziali possono portare all'accertamento di inesistenza della notifica.
- Per la rappresentanza processuale delle persone giuridiche, i terzi possono verificare i poteri tramite gli atti soggetti a pubblicità; se il potere deriva da atto pubblicato, non grava sul rappresentante l'onere di provarlo in giudizio salvo contestazione tempestiva.
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