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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10107 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società consortile impugnava avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA (anni 2004-2005) per maggiori ricavi di Euro 580.000, contestati perché la consortile contabilizzava corrispettivi e costi nei conti economici e procedeva a fatturazione reciproca con le consorziate solo in chiusura d'esercizio per azzerare le differenze, produceva dunque una distribuzione indiretta di utili alle consorziate; impugnava inoltre la cartella di pagamento (ruolo straordinario) ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo e contestando la sussistenza del pericolo della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il modus di contabilizzazione e la fatturazione di chiusura erano incompatibili con la natura mutualistica propria della causa consortile ove in concreto la consortile operava come soggetto operativo e i vantaggi risultavano indirettamente fruiti dalle consorziate (equivalenti a distribuzione di utili). Ha ritenuto infondati i profili di extrapetizione e di erroneo riparto dell'onere probatorio; ha osservato che la produzione di bilanci in appello, se contestata come non acquisita dal giudice, doveva essere dedotta con altri strumenti (es. revocazione) e non poteva sorreggere il ricorso per cassazione. Ha inoltre dichiarato sopravvenuta carenza d'interesse sulle censure relative alla cartella, in quanto la legittimità degli avvisi di accertamento è risultata definitiva, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2602

    Riferimento alla causa mutualistica del consorzio: la Corte richiama che la distribuzione di utili deve essere marginale per non snaturare la causa consortile.

  • Codice Civile, art. 2615-ter

    Norme sulle società consortili con attività esterna: la Corte valuta la compatibilità della contabilizzazione con la normativa civilistica sulle consortili.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la natura strumentale dell'attività consortile se l'Amministrazione fornisce presunzioni contrarie.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 31-37

    Norme in materia di accertamento delle imposte dirette; richiamate nel contesto dei poteri istruttori e dell'onere probatorio dell'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiamato nella censura di extrapetizione: la Corte però ritiene che la motivazione del giudice di merito sia rimasta nei limiti della controversia dedotta negli atti impositivi.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 11 e 15-bis

    Norme sul procedimento di riscossione e sulla sospensione o misure cautelari: la Corte valuta la legittimità della cartella e la sussistenza del pericolo della riscossione in base agli elementi patrimoniali evidenziati.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 51-53 e 63-66

    Richiamate in relazione al regime IVA e al principio di ribaltamento/fatturazione tra consorzio e consorziate; la Corte osserva che il corretto trattamento IVA richiede l'emissione di fatture o autofatture per il ribaltamento dei proventi/costi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Norma sul processo tributario che consente produzione di documenti in appello; la Corte rileva che sebbene i bilanci fossero stati prodotti in appello, la doglianza circa il mancato riscontro del giudice relativo alla produzione si sarebbe potuta e dovuta impugnare con rimedi diversi.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 (1, n.3 e n.5)

    Parametri di censura in cassazione (vizio di motivazione, error in procedendo, e violazione di norme processuali): la Corte precisa i limiti della censura per cassazione (solo vizio di motivazione riferito ai fatti rilevanti).

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (extrapetizione); la Corte dichiara che il giudice di merito è rimasto nel thema decidendum.

  • Codice di Procedura Civile, art. 395, n.4

    Richiamato nell'ambito della deduzione che il vizio relativo alla mancata considerazione di documenti prodotti poteva essere oggetto di revocazione, non di cassazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 384

    Citato come parametro del potere della Corte di cassazione di integrare o emendare la motivazione, quando il vizio denunciato riguarda l'interpretazione del diritto.

Massime di principio

  • Se un consorzio svolge in concreto attività operativa e la contabilità mostra che costi/ricavi vengono compensati solo a fine esercizio con fatture 'di chiusura', l'Amministrazione può ricondurre tale sistema a una distribuzione indiretta di utili alle consorziate e procedere ad accertamento fiscale.
  • Per evitare la qualificazione come distribuzione di utili e i relativi effetti IVA/IRES, è preferibile che le operazioni tra consorzio e consorziate siano registrate come rapporti interni (debiti/crediti) e fatturate tempestivamente in misura proporzionale alla quota consortile (o emessa autofattura), documentando la natura strumentale del consorzio.
  • L'onere probatorio è ripartito: l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni e elementi indiziari; il contribuente deve controprovarne la natura strumentale (esibendo contabilità delle consorziate, bilanci, contratti, documentazione che dimostri scopo mutualistico).
  • La mancata produzione o la contestazione circa l'acquisizione di documenti in appello può avere rimedi processuali specifici (es. revocazione) e non sempre giustifica il vizio in cassazione se non delibera errori procedurali gravi.
  • Sulla legittimità della riscossione (iscrizione a ruolo/cartella) l'Amministrazione può dimostrare il pericolo per la riscossione con elementi patrimoniali e di assenza di finalità della società consortile; la definitivezza dell'accertamento rende legittima l'iscrizione a ruolo.
  • Le censure di diritto in Cassazione relative alla motivazione di diritto devono essere attentamente circoscritte: la Corte può sostituire o emendare la motivazione qualora i profili attinenti al diritto siano stati correttamente decisi dal giudice di merito.

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