Sentenza del 28/05/2020 n. 10107 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società consortile impugnava avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA (anni 2004-2005) per maggiori ricavi di Euro 580.000, contestati perché la consortile contabilizzava corrispettivi e costi nei conti economici e procedeva a fatturazione reciproca con le consorziate solo in chiusura d'esercizio per azzerare le differenze, produceva dunque una distribuzione indiretta di utili alle consorziate; impugnava inoltre la cartella di pagamento (ruolo straordinario) ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo e contestando la sussistenza del pericolo della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il modus di contabilizzazione e la fatturazione di chiusura erano incompatibili con la natura mutualistica propria della causa consortile ove in concreto la consortile operava come soggetto operativo e i vantaggi risultavano indirettamente fruiti dalle consorziate (equivalenti a distribuzione di utili). Ha ritenuto infondati i profili di extrapetizione e di erroneo riparto dell'onere probatorio; ha osservato che la produzione di bilanci in appello, se contestata come non acquisita dal giudice, doveva essere dedotta con altri strumenti (es. revocazione) e non poteva sorreggere il ricorso per cassazione. Ha inoltre dichiarato sopravvenuta carenza d'interesse sulle censure relative alla cartella, in quanto la legittimità degli avvisi di accertamento è risultata definitiva, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2602
Riferimento alla causa mutualistica del consorzio: la Corte richiama che la distribuzione di utili deve essere marginale per non snaturare la causa consortile.
Codice Civile, art. 2615-ter
Norme sulle società consortili con attività esterna: la Corte valuta la compatibilità della contabilizzazione con la normativa civilistica sulle consortili.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la natura strumentale dell'attività consortile se l'Amministrazione fornisce presunzioni contrarie.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 31-37
Norme in materia di accertamento delle imposte dirette; richiamate nel contesto dei poteri istruttori e dell'onere probatorio dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Richiamato nella censura di extrapetizione: la Corte però ritiene che la motivazione del giudice di merito sia rimasta nei limiti della controversia dedotta negli atti impositivi.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 11 e 15-bis
Norme sul procedimento di riscossione e sulla sospensione o misure cautelari: la Corte valuta la legittimità della cartella e la sussistenza del pericolo della riscossione in base agli elementi patrimoniali evidenziati.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 51-53 e 63-66
Richiamate in relazione al regime IVA e al principio di ribaltamento/fatturazione tra consorzio e consorziate; la Corte osserva che il corretto trattamento IVA richiede l'emissione di fatture o autofatture per il ribaltamento dei proventi/costi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Norma sul processo tributario che consente produzione di documenti in appello; la Corte rileva che sebbene i bilanci fossero stati prodotti in appello, la doglianza circa il mancato riscontro del giudice relativo alla produzione si sarebbe potuta e dovuta impugnare con rimedi diversi.
Codice di Procedura Civile, art. 360 (1, n.3 e n.5)
Parametri di censura in cassazione (vizio di motivazione, error in procedendo, e violazione di norme processuali): la Corte precisa i limiti della censura per cassazione (solo vizio di motivazione riferito ai fatti rilevanti).
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato rispetto al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (extrapetizione); la Corte dichiara che il giudice di merito è rimasto nel thema decidendum.
Codice di Procedura Civile, art. 395, n.4
Richiamato nell'ambito della deduzione che il vizio relativo alla mancata considerazione di documenti prodotti poteva essere oggetto di revocazione, non di cassazione.
Codice di Procedura Civile, art. 384
Citato come parametro del potere della Corte di cassazione di integrare o emendare la motivazione, quando il vizio denunciato riguarda l'interpretazione del diritto.
Massime di principio
- Se un consorzio svolge in concreto attività operativa e la contabilità mostra che costi/ricavi vengono compensati solo a fine esercizio con fatture 'di chiusura', l'Amministrazione può ricondurre tale sistema a una distribuzione indiretta di utili alle consorziate e procedere ad accertamento fiscale.
- Per evitare la qualificazione come distribuzione di utili e i relativi effetti IVA/IRES, è preferibile che le operazioni tra consorzio e consorziate siano registrate come rapporti interni (debiti/crediti) e fatturate tempestivamente in misura proporzionale alla quota consortile (o emessa autofattura), documentando la natura strumentale del consorzio.
- L'onere probatorio è ripartito: l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni e elementi indiziari; il contribuente deve controprovarne la natura strumentale (esibendo contabilità delle consorziate, bilanci, contratti, documentazione che dimostri scopo mutualistico).
- La mancata produzione o la contestazione circa l'acquisizione di documenti in appello può avere rimedi processuali specifici (es. revocazione) e non sempre giustifica il vizio in cassazione se non delibera errori procedurali gravi.
- Sulla legittimità della riscossione (iscrizione a ruolo/cartella) l'Amministrazione può dimostrare il pericolo per la riscossione con elementi patrimoniali e di assenza di finalità della società consortile; la definitivezza dell'accertamento rende legittima l'iscrizione a ruolo.
- Le censure di diritto in Cassazione relative alla motivazione di diritto devono essere attentamente circoscritte: la Corte può sostituire o emendare la motivazione qualora i profili attinenti al diritto siano stati correttamente decisi dal giudice di merito.
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