Cassazione Penale, Ordinanza n. 08709/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per falso in monete o valori di bollo. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 455 c.p., con riferimento all'elemento psicologico del reato, ma è stato ritenuto generico perché non individuava in modo specifico gli elementi di censura rispetto a una motivazione ritenuta logicamente corretta. Il secondo motivo contestava la sussistenza del fatto sostenendo la grossolanità del falso e quindi il reato impossibile, ma è stato giudicato generico, rivalutativo e manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio per cui la grossolanità va riconosciuta solo quando la contraffazione sia immediatamente percepibile da chiunque, mentre nel caso concreto la falsità delle banconote richiedeva accertamenti tecnici da parte di soggetti specializzati. Il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 131-bis c.p. ed è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni già dedotte in appello e non si confrontava con la ratio decidendi fondata sull'abitualità della condotta.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare l'elemento psicologico e la sussistenza del reato di falso nummario; la Corte non ne rivede il merito per genericità dei motivi.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente i capi e i punti della decisione impugnata e le censure mosse; la mancanza di specificità rende il motivo generico e inammissibile.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la decisione di merito valorizza l'abitualità della condotta; il ricorso deve confrontarsi con tale ratio decidendi.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello o prive di concreto aggancio agli argomenti decisori determina inammissibilità.
- Nel falso nummario, la grossolanità della contraffazione integra reato impossibile solo quando il falso è riconoscibile ictu oculi da qualunque persona di media avvedutezza, senza necessità di competenze tecniche o di particolare diligenza.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere dall'esame della motivazione di merito, specie quando essa escluda il beneficio per l'abitualità del comportamento; un motivo che non si confronti con tale ragione è inammissibile.
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