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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01710/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

La controversia riguarda un viottolo privato creato con un atto di divisione del 27 luglio 1976 lungo il confine tra due fondi confinanti. In seguito, uno dei fondi originari fu acquistato dai ricorrenti, che vi aggregarono anche altre porzioni di terreno e vi esercitavano l’attività di impresa conserviera. La proprietaria confinante convenne in giudizio i ricorrenti deducendo che questi usavano il viottolo non solo per accedere ai fondi originariamente serviti dalla comunione, ma anche per raggiungere l’opificio posto su un diverso fondo, con transito di mezzi pesanti e occupazione di un’area di manovra di sua proprietà, con danni al fabbricato. La Corte d’appello accolse la domanda, ritenendo illegittimo l’uso del viale come passaggio per automezzi diretti all’opificio e affermando che il diritto comune e la sua funzione erano limitati ai fondi originari. I ricorrenti censurano tale decisione con tre motivi: con i primi due sostengono che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i successivi trasferimenti immobiliari e la servitù espressamente costituita nel 1980, dai quali deriverebbe l’ampliamento della loro comunione sul viottolo e il diritto di accesso anche all’opificio; in subordine, contestano la qualificazione del rapporto, invocando principi sulla comunione e sulla collatio agrorum privatorum. Con il terzo motivo deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e insistono sull’usucapione di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, sul viottolo e sull’area adiacente, lamentando che la Corte d’appello avrebbe aderito eccessivamente alle risultanze della CTU e trascurato la prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché gli atti successivi al contratto del 1976 non mutavano la destinazione originaria del viottolo, che restava limitata al servizio dei fondi per i quali era stato creato; l’uso del passaggio per accedere a un opificio edificato su un fondo diverso avrebbe comportato la costituzione di una servitù nuova, non consentita senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione. Ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla collatio agrorum privatorum, poiché nel caso vi era una comunione costituita da un titolo contrattuale scritto, con oggetto e limiti determinati. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, perché mirava a un riesame del merito e delle prove; ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità e concludenza delle prove, nonché l’accertamento del possesso utile all’usucapione e del decorso del tempo, spettano al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto sui presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di trasferimento e costituzione dei diritti, ma non decisivo; la Corte valorizza invece il titolo contrattuale che delimita la comunione.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione degli atti negoziali; la Corte ritiene corretta l’interpretazione del titolo originario e dei successivi atti.

  • art. 1363 c.c.

    invocato in relazione all’interpretazione sistematica dei contratti; il titolo del 1976 viene letto come fonte e limite della comunione.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte non ravvisa violazioni nell’interpretazione degli atti negoziali.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la diversa valutazione del materiale probatorio; è violato solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove, dell’attendibilità e della concludenza è riservata al giudice di merito e non è sindacabile come mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove quando il fatto storico sia comunque stato esaminato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione applicabile ratione temporis.

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 1100 c.c.

    il partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune nei limiti della destinazione impressa dal titolo e senza pregiudicare gli altri partecipanti.

  • art. 1102 c.c.

    il godimento della cosa comune non può alterarne la destinazione né arrecare pregiudizio agli altri comunisti.

  • art. 1027 c.c.

    l’uso del viottolo a favore di un fondo diverso da quelli originariamente serviti integra la costituzione di una servitù.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte dedicata alla prova e all’usucapione, in relazione all’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione ex art. 93 c.p.c.

    le spese vengono distratte in favore dei difensori della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Quando una strada o un viottolo è costituito in comunione da un titolo negoziale, la sua destinazione e i suoi limiti funzionali restano quelli fissati dal titolo e non possono essere unilateralmente ampliati da uno dei partecipanti.
  • L’utilizzo della cosa comune per l’utilità di un immobile diverso da quelli originariamente serviti non è un semplice uso più intenso della comunione, ma può integrare la costituzione di una servitù nuova, che richiede il consenso degli aventi diritto.
  • Nei giudizi relativi a diritti reali e usucapione, l’interpretazione del titolo negoziale deve essere coerente con il suo contenuto letterale e finalistico, mentre l’accertamento dei fatti storici e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto le spoglie della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del vizio di omesso esame, quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione del giudice a una diversa ricostruzione probatoria proposta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieComunionePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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