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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29515/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di maggiori ritenute IRPEF applicate su somme erogate da un fondo di previdenza integrativa aziendale (prima PIA, poi FONDENEL) a un ex dirigente. Il contribuente chiedeva che sulla quota riferibile al rendimento fosse applicata l'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale, e non l'aliquota usata per il trattamento di fine rapporto. La Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio, aveva accolto l'appello del contribuente. L'Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza rescindente n. 12491/2013, che imponeva un accertamento in fatto sulla natura e sulla quantità del rendimento effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato dal Fondo. Secondo la ricorrente, la CTR aveva invece sostituito a tale verifica concreta un criterio astratto di calcolo del rendimento di polizza, in contrasto con il dictum vincolante.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata ometteva del tutto l'accertamento concreto richiesto dal precedente principio di diritto e sostituiva a esso una nozione astratta di rendimento di polizza, divergente da quella di rendimento derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria del Piemonte, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto già espresso dalla sentenza n. 12491/2013 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di conformarsi al principio di diritto nel giudizio di rinvio è stata dedotta come nullità della sentenza per errore processuale.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio rescindente e non può rimetterlo in discussione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario valgono, in quanto compatibili, le norme del processo civile, compreso il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto.

  • art. 6 L. n. 482 del 1985

    La ritenuta del 12,5% si applica agli importi che derivino effettivamente dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato e costituiscano rendimento.

  • art. 16 Tuir

    Richiamato nel precedente giudizio rescindente quale norma erroneamente esclusa dalla decisione poi cassata; nel testo attuale è menzionato solo nel riepilogo della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a uniformarsi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra un vizio della sentenza deducibile in cassazione.
  • Quando la Cassazione abbia imposto un accertamento in fatto specifico, il giudice di rinvio non può sostituire a tale verifica una diversa ricostruzione astratta o un criterio di calcolo incompatibile con il dictum rescindente.
  • In materia di trattamento fiscale delle somme erogate da un fondo pensione, la tassazione agevolata del rendimento presuppone l'accertamento che le somme derivino effettivamente dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, e non da una mera nozione contabile o forfettaria di rendimento.
  • Il vincolo del giudice di rinvio riguarda sia la regola di diritto sia la qualificazione del fatto già delineata dalla decisione rescindente, salvo i soli accertamenti di fatto necessari a darvi esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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