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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24698/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto (istanza dell'1/12/2005) il riconoscimento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età. Le amministrazioni intimatarie negarono l'autorizzazione; in primo e secondo grado la domanda venne respinta. In Cassazione il Genise contestava l'assenza di valutazione di provvedimenti/prove che avrebbero dimostrato un comportamento amministrativo favorevole e sosteneva l'applicabilità della disciplina del silenzio-assenso (legge n.241/1990) e la violazione della normativa sul trattenimento in servizio, ritenendo che la sua richiesta, presentata prima dell'abrogazione normativa, dovesse essere considerata autorizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato l'inammissibilità/infondamento di parte delle doglianze per difetto di specificità nell'enunciazione della presunta violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e ha confermato che il diritto al trattenimento fino a 70 anni non è automatico ma subordinato a espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità della legge n.241/1990 e della disciplina del silenzio-assenso agli atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro pubblico, ritenendo che non sia stato prodotto un provvedimento autorizzatorio valido che giustificasse la permanenza in servizio del ricorrente. La Corte ha inoltre rigettato la lamentela per omesso esame di fatti, considerando la richiesta come una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Nessuna condanna alle spese di giudizio di legittimità è stata disposta; è stata richiamata la normativa sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, d.l. n. 223/2006

    «I dipendenti delle amministrazioni pubbliche ... nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche ... previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta».

    La norma abroga la possibilità generalizzata di trattenimento fino a 70 anni, ma salva i casi in cui, alla data di entrata in vigore, la richiesta fosse già stata accolta e autorizzata: occorre dunque un provvedimento autorizzatorio espresso da parte della P.A. per vantare la continuazione in servizio.

  • legge n. 241/1990 (art. 20 richiamato nel ricorso)

    La Corte ha ritenuto che la legge n.241/1990 (e la disciplina del silenzio-assenso) non si applica agli atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro pubblico; pertanto non può essere invocato il silenzio-assenso per ottenere l'autorizzazione al trattenimento.

  • art. 53 del d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto che tale norma comporti un diritto al trattenimento ove manchi un provvedimento autorizzatorio; la gestione del rapporto va valutata secondo criteri privatistici.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda i requisiti stringenti per la denunzia di violazione di legge (n.3) e per l'omesso esame di fatti decisivi (n.5): per art.360 n.3 va indicato con precisione il passaggio della sentenza ritenuto in contrasto con la norma; per n.5 non sono 'fatti' i semplici elementi istruttori invocati per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. in L. n.176/2020)

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio in mancanza di richiesta di discussione orale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (mod. dalla L. n. 228/2012)

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio se dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è subordinato a espressa autorizzazione dell'amministrazione: l'interessato ha un mero interesse e non un diritto soggettivo automatico.
  • La disciplina della legge n.241/1990 e il meccanismo del silenzio-assenso non sono applicabili agli atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro pubblico; non si può quindi invocare il silenzio-assenso per ottenere autorizzazioni al trattenimento.
  • Se la richiesta di trattenimento è stata presentata prima di una successiva abrogazione normativa, per beneficiare della clausola transitoria è comunque necessario che la richiesta sia stata effettivamente accolta e autorizzata, non basta la mera istanza.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita una nuova valutazione del merito o della prova: le censure che, di fatto, chiedono la rivalutazione dei fatti sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • Le doglianze per violazione di legge in Cassazione devono essere formulate con specificità (indicare i passaggi della sentenza contrastanti con la norma e confrontare le interpretazioni), altrimenti sono inammissibili.

Testo integrale

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