Cassazione Penale, Ordinanza n. 23599/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile per una falsa indicazione nella domanda di reddito di cittadinanza, sostenendo che il nucleo familiare era comunque in possesso dei requisiti per accedere al beneficio. Deduce inoltre l'intervenuta abrogazione della disciplina sul reddito di cittadinanza e delle norme incriminatrici richiamate dall'art. 7 del D.L. 4/2019, lamentando la mancata applicazione della disciplina più favorevole ex art. 2 c.p. in suo favore. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato l'applicabilità della fattispecie penale e la sussistenza di un falso risultato idoneo a far percepire al nucleo familiare un rateo maggiore di quello spettante.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchi la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rileva che il ricorrente si è limitato a riproporre censure già esaminate in appello, senza confrontarsi con le risposte date dal giudice di merito. Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2 c.p.
Invocato dal ricorrente come disciplina da applicare in ragione dell'asserita abrogazione della norma incriminatrice e del regime del reddito di cittadinanza; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 7 D.L. 4/2019
Richiamato dal ricorrente quale norma incriminatrice collegata alla disciplina del reddito di cittadinanza; la Corte osserva solo che il giudice di merito aveva ritenuto applicabile la fattispecie penale al caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
"i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato"
Principio usato per affermare che il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Richiamata per ribadire che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato e deve misurarsi con esse.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre censure già svolte nei precedenti gradi di giudizio.
- La necessaria correlazione tra i motivi di ricorso e le ragioni della decisione impugnata impone al ricorrente di confutare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito; la mancata risposta alle rationes decidendi integra inammissibilità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- Quando l'impugnazione è definita per inammissibilità, la Corte di cassazione non entra nel merito delle questioni sostanziali dedotte, comprese quelle relative all'eventuale successione di leggi penali nel tempo.
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