Sentenza n. 1330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 786/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi comunali di condono edilizio e di sanatoria paesaggistica relativi a opere abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro i dinieghi comunali. Ha dedotto: l’erroneità della declaratoria di inammissibilità riferita alla violazione delle regole interne adottate dal Comune per l’esame cronologico delle pratiche edilizie; l’eccesso di potere e la violazione delle deliberazioni comunali che prevedevano tali criteri; la mancata acquisizione dei pareri della Commissione edilizia comunale e della Commissione locale per il paesaggio; il difetto di motivazione degli atti, ritenuti stereotipati e non sufficientemente descrittivi delle opere; la violazione della disciplina del terzo condono edilizio, sostenendo che il vincolo fosse relativo e che le opere potessero essere sanate; l’erronea applicazione della disciplina ordinaria della compatibilità paesaggistica invece della disciplina speciale della legge n. 308/2004; nonché l’illegittimità del diniego comunale per essersi fondato sul parere negativo della Soprintendenza senza un’autonoma valutazione comunale. Le opere consistevano nella realizzazione di nuovi locali residenziali, ampliamenti, un deposito, una lavanderia e sistemazioni esterne, con significativo incremento di volume e superficie, in area sottoposta a vincolo paesaggistico generale, tutela idrogeologica e ambientale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all’ordine di esame delle pratiche, perché l’interesse alla censura era meramente ipotetico, fondato sulla possibile sopravvenienza di norme più favorevoli; inoltre, la scelta dell’amministrazione di anticipare o posticipare l’esame di singole pratiche rientra nella discrezionalità amministrativa e le deliberazioni comunali invocate avevano natura di atti di indirizzo interno, privi di efficacia vincolante verso i terzi. Ha escluso la necessità del parere della Commissione edilizia nel procedimento di condono, trattandosi di parere facoltativo, e ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dal Comune mediante l’esame degli elaborati progettuali e dello stato dei luoghi. Ha poi rilevato che le opere comportavano un significativo aumento di volumetria e superficie e, trovandosi in area vincolata, ricadevano nell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude la sanabilità degli interventi che creano nuova volumetria o superficie, anche in presenza di vincoli relativi. Il parere negativo della Soprintendenza impediva inoltre il rilascio della sanatoria paesaggistica. La disciplina della legge n. 308/2004 è stata ritenuta rilevante soltanto sul piano penale, senza effetti estensivi sulla sanabilità amministrativa delle opere. Il rinvio del Comune al parere della Soprintendenza è stato considerato sufficiente e congruo, poiché il parere esplicitava le ragioni dell’incompatibilità dell’intervento con il regime urbanistico e paesaggistico vigente a Capri. L’appellante è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
In assenza di una disciplina specifica, il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni; il termine è richiamato con riferimento all’attività comunale di esame delle pratiche di condono.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
In area sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, le opere abusive che comportano nuova volumetria o superficie non sono sanabili, anche quando il vincolo sia relativo; il condono è limitato agli interventi minori e subordinato alle ulteriori condizioni previste dalla norma.
art. 1, commi 37 e 39, l. n. 308/2004
La sanatoria ambientale prevista dalla legge produce effetti sul piano penale, ma non amplia la sanabilità amministrativa degli abusi edilizi; il parere negativo della Soprintendenza impedisce il rilascio della compatibilità paesaggistica.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
La compatibilità paesaggistica degli interventi resta soggetta alla disciplina generale, non potendo la legge n. 308/2004 estendere le ipotesi di sanatoria amministrativa.
nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 326/2003
Per gli interventi minori eseguiti in aree vincolate è richiesto il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; tale disciplina non rende sanabili le opere con nuova volumetria o superficie.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio il parere della Commissione edilizia comunale è facoltativo, in assenza di una specifica previsione normativa che lo renda necessario, trattandosi di procedimento speciale rispetto a quello ordinario di rilascio del titolo edilizio.
- L’interesse a contestare l’ordine interno di esame delle pratiche edilizie deve essere concreto e attuale; la mera possibilità astratta che sopravvengano norme più favorevoli non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere.
- Le regole interne con cui un’amministrazione organizza l’esame delle pratiche, se aventi natura di atti di indirizzo interno, non attribuiscono ai privati una posizione tutelabile per ottenere l’esame secondo un determinato ordine cronologico; la scelta di anticipare o posticipare singole pratiche rientra nella discrezionalità organizzativa, salvo manifesta irragionevolezza.
- Ai sensi della disciplina del terzo condono, le opere abusive che realizzano nuova volumetria o superficie non sono sanabili in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, anche se il vincolo è relativo; in tali aree il condono può riguardare soltanto gli interventi minori previsti dalla legge e subordinati al parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La sanatoria ambientale prevista dalla legge n. 308/2004 produce effetti esclusivamente sul piano penale e non amplia le possibilità di sanatoria amministrativa edilizia o paesaggistica; il parere negativo della Soprintendenza preclude il rilascio della compatibilità paesaggistica.
- Quando il diniego di condono richiama un parere negativo della Soprintendenza che descrive in modo intellegibile e coerente l’incompatibilità dell’intervento con il regime urbanistico e paesaggistico vigente, il Comune può motivare per relationem senza dover svolgere ulteriori valutazioni autonome incompatibili con il carattere vincolante dell’accertamento paesaggistico negativo.
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