Sentenza del 03/06/2022 n. 2554 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Omessa notificazione dell'appello a una delle parti che ha partecipato al primo grado di giudizio - Ordinanza per l'integrazione del contraddittorio a cura dell'appellante - Ordine non eseguito - Inammissibilità dell'appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di M. M. contro una cartella di pagamento pari a €897,13 (ICI 2009). Nell'appello il Comune deduceva, tra l'altro, la prescrizione dei termini e la mancata notifica degli avvisi di accertamento/non prova della notifica, chiedendo la riforma integrale della sentenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile perché l'appellante non ha ottemperato all'ordinanza (n. 2272/2019) che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione (parte presente nel primo grado). Pur riconoscendo che l'omessa notificazione a una delle parti non rende automaticamente inammissibile l'appello (dovendosi invece disporre l'integrazione del contraddittorio), la mancata esecuzione dell'ordine di integrazione da parte dell'appellante ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Sono state addebitate le spese del grado all'appellante (liquidate in €300,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Se l'appellante non adempie all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992
Richieste formalità dell'atto di impugnazione (indicazione della commissione, parti, esposizione dei fatti, oggetto, motivi specifici e sottoscrizione). Il Collegio ha ritenuto che l'atto di appello, preso nel suo complesso e anche per implicito, conteneva gli elementi richiesti e non era quindi viziato ai sensi di detta norma.
art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992
Termine per il deposito di documenti nel giudizio di primo grado: la CTP aveva escluso l'ammissibilità di alcuni documenti prodotti oltre il termine perentorio previsto dall'art. 32 comma 1.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'appello a una delle parti che ha partecipato al primo grado non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello: il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio per richiamare le parti omesse.
- Se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio e l'appellante non esegue l'ordine nei termini, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
- È necessario mantenere in giudizio d'appello le stesse parti attive del primo grado quando si tratta di litisconsorzio processuale, per evitare giudicati contrastanti sulla stessa questione.
- I termini computati a mesi o anni si calcolano senza conteggiare il dies a quo; il termine scade il giorno numericamente corrispondente del mese/anno di scadenza (con esclusione del dies a quo) e vanno osservate le regole sul tempo feriale.
- I requisiti formali dell'atto di appello previsti dall'art. 53 D.lgs. 546/1992 non richiedono una forma 'topografica' rigida: elementi idonei a rendere specifici i motivi d'appello possono risultare dall'atto nel suo complesso, comprese le premesse e le conclusioni.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante deve controllare che tutte le parti del primo grado siano correttamente chiamate in giudizio d'appello o, se mancano, eseguire prontamente eventuali ordini di integrazione del contraddittorio.
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