Sentenza n. 39/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’inadempimento serbato dalla ASL n. 1 la quale, nonostante la formale presa in carico della minore, non ha, a tutt’oggi, attuato i provvedimenti di presa in carico n. -OMISSIS-; e per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere secondo le rispettive competenze; nonché per la condanna delle amministrazioni intimate a provvedere secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia della ASL nella conclusione del procedimento di presa in carico e nella predisposizione del Piano Terapeutico Personalizzato per l'erogazione del trattamento cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore assistita)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia della ASL e della Regione Abruzzo rispetto all'istanza diretta a ottenere la presa in carico della figlia minore, già trattata presso un centro terapeutico privato extraregionale, e l'erogazione di una terapia cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA. La ASL aveva riconosciuto il bisogno assistenziale della minore, consistente in un intervento riabilitativo domiciliare secondo il modello integrato Applied Behaviour Intervention, e aveva assegnato la gestione del trattamento a un raggruppamento temporaneo di imprese, ma non aveva elaborato il Piano Terapeutico Personalizzato necessario per rendere concretamente erogabile la prestazione. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, l'ordine di conclusione del procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. La Regione ha sostenuto la propria estraneità, in ragione delle funzioni programmatorie esercitate; la ASL ha attribuito l'arresto procedimentale alla mancata collaborazione dei ricorrenti, che non avrebbero fornito documentazione medica richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti della ASL, dichiarando illegittima l'inerzia. Ha ritenuto che i trattamenti individualizzati per i disturbi dello spettro autistico, compreso il modello ABA, rientrino nei livelli essenziali di assistenza e che il procedimento si articoli nella diagnosi e presa in carico, con elaborazione del Piano Terapeutico Personalizzato, e nella successiva attivazione del percorso assistenziale. Poiché la ASL aveva riconosciuto il bisogno assistenziale ma non aveva predisposto il PTP, essa aveva l'obbligo di concludere il procedimento. Il TAR ha escluso che l'inerzia potesse essere giustificata dal comportamento non collaborativo dei genitori, stabilendo che grava sulla ASL l'onere di acquisire la documentazione necessaria, anche richiedendola agli enti pubblici o privati coinvolti. Ha ordinato alla ASL di concludere il procedimento mediante l'adozione del PTP entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha rigettato allo stato la richiesta di nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedere su semplice richiesta dei ricorrenti in caso di inutile decorso del termine. La Regione è stata ritenuta sostanzialmente estranea all'adozione del PTP; le spese tra ricorrenti e Regione sono state compensate. La ASL è stata condannata a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992
I livelli essenziali e uniformi di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che soddisfano i principi di efficacia, appropriatezza ed economicità.
Il Servizio sanitario è tenuto a farsi carico delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
art. 3, comma 1, l. 134/2015
Inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
Impone l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza includendo la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Inserisce nei LEA l'assistenza specifica per le persone con disturbi dello spettro autistico, comprendente trattamenti individualizzati basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, tra cui il modello ABA.
art. 133, comma 1, lettera l), c.p.a.
Controversie in materia di pubblici servizi.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla prima fase del percorso assistenziale, concernente la presa in carico e la redazione del Piano Terapeutico Personalizzato, in quanto coinvolgente attività discrezionale della ASL.
art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990
Concorre a fondare il generale obbligo di buona fede procedimentale dell'amministrazione.
art. 2, commi 1 e 4-bis, l. 241/1990
Impone all'amministrazione destinataria dell'istanza del privato di concludere il procedimento entro i termini previsti.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, anche con la sentenza che definisce il giudizio, di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; nel caso concreto la nomina è stata riservata a un eventuale momento successivo.
Massime di principio
- Quando una ASL prende in carico un minore con disturbo dello spettro autistico e riconosce il bisogno di un trattamento individualizzato rientrante nei LEA, deve concludere il procedimento elaborando il Piano Terapeutico Personalizzato necessario per definire le modalità concrete di erogazione della prestazione.
- L'inserimento nei LEA dell'assistenza specifica per i disturbi dello spettro autistico comprende i trattamenti individualizzati fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra cui il modello integrato ABA, ove riconosciuto appropriato nel percorso assistenziale individuale.
- L'amministrazione sanitaria non può giustificare la mancata conclusione del procedimento adducendo la mancata produzione, da parte dell'assistito o dei suoi familiari, della documentazione necessaria quando è suo onere acquisirla, anche rivolgendosi agli enti pubblici o privati coinvolti nella valutazione e nel trattamento.
- Le controversie relative alla presa in carico e alla predisposizione del Piano Terapeutico Personalizzato per l'erogazione di prestazioni sanitarie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando riguardano la prima fase del percorso assistenziale e implicano l'esercizio di valutazioni tecnico-amministrative della ASL.
- In presenza di inerzia dell'amministrazione sanitaria, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato e riservare la nomina del commissario ad acta a un eventuale successivo inutile decorso del termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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