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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1264 del 10 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202509912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa estrattiva)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia esecutiva. La domanda cautelare è stata motivata dal pregiudizio grave e irreparabile indicato nei paragrafi IV-2, IV-2-1 e IV-2-2 dell'atto di appello. Nel corso della fase cautelare l'appellante ha limitato la richiesta, precisando che non sarebbe stata svolta alcuna lavorazione all'interno dell'Habitat protetto; ha quindi chiesto di poter proseguire l'attività estrattiva nei limiti compatibili con tale impegno e in conformità al programma di coltivazione approvato nel 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dall'appellante. Ha accolto l'istanza cautelare, sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e consentito, nei limiti indicati in motivazione, la prosecuzione dell'attività estrattiva in conformità al programma di coltivazione approvato nel 2025, a condizione che non siano svolte lavorazioni all'interno dell'Habitat protetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. È stata demandata alla Segreteria la sottoposizione al Presidente titolare della fissazione dell'udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare proposta in appello e della decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando, sulla base di una delibazione sommaria, risulti sussistente un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante.
  • La tutela cautelare può essere accolta in forma conformata e limitata, consentendo la prosecuzione dell'attività amministrata o economica soltanto entro i limiti espressamente indicati dal giudice e secondo un programma amministrativamente approvato.
  • Quando l'appellante circoscrive la propria richiesta cautelare assumendo l'impegno di non svolgere lavorazioni in un habitat protetto, tale limitazione può costituire il perimetro della misura cautelare concessa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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