Tribunale, Sentenza T-601/16
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017. — Georges Paraskevaidis contro Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. — Funzione pubblica – Funzionari – Cedefop – Promozione – Esercizio di promozione 2015 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 – Articoli 44 e 45 dello Statuto – Comparazione dei meriti – Obbligo di motivazione – Rigetto implicito del reclamo – Responsabilità. — Causa T-601/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato il diniego di promozione del sig. Paraskevaidis al grado AD 12 perché il Cedefop non aveva risposto espressamente al reclamo e non aveva fornito una motivazione sufficiente prima del giudizio. Ha escluso che i rapporti informativi, le critiche professionali e il contesto generale potessero costituire un principio di motivazione idoneo a spiegare l'applicazione dell'articolo 45 dello Statuto al caso concreto. Ha inoltre condannato il Cedefop a pagare EUR 2000 per il danno morale derivante dal difetto di motivazione, respingendo il resto della domanda risarcitoria.
Funzione pubblica UE: annullamento del diniego di promozione per difetto totale di motivazione del rigetto implicito del reclamo e riconoscimento di un risarcimento simbolico del danno morale
La questione giuridica
Se la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 fosse sufficientemente motivata, in particolare alla luce del fatto che il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto era stato respinto solo implicitamente; se il contesto fattuale e i documenti del fascicolo potessero integrare un principio di motivazione; e se il difetto di motivazione e il diniego di promozione potessero fondare anche una domanda risarcitoria per danni materiali e morali.
Principio di diritto
In materia di promozioni dei funzionari UE, l'APN non è tenuta a motivare la decisione di promozione in sé, ma deve motivare almeno il rigetto del reclamo proposto ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; un semplice contesto noto o precedenti critiche sul rendimento non bastano, salvo casi eccezionali, a sostituire una motivazione specifica che mostri come i criteri dell'articolo 45 dello Statuto siano stati applicati alla situazione individuale del candidato. In mancanza di qualsiasi principio di motivazione prima del ricorso, la motivazione non può essere sanata in giudizio; il difetto di motivazione comporta l'annullamento della decisione e può giustificare un ristoro del danno morale causato dall'incertezza e dalla frustrazione patite in fase precontenziosa, mentre il danno materiale da mancata promozione non è liquidabile senza una nuova decisione dell'amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 15, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 298, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 106, 134 e 135
Funzione pubblica – diniego di promozione e difetto di motivazione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Cedefop contro la decisione del 4 novembre 2015 di non promuoverlo al grado AD 12 nell’esercizio di promozione 2015. Il Tribunale esamina sia la legittimità del diniego di promozione sia la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, funzionario di lunga carriera, aveva raggiunto lo scatto massimo del grado AD 11 e aveva più volte chiesto la promozione al grado superiore. Nel 2015 il suo nome era comparso in alcuni elenchi interni di idoneità, ma non nell’elenco finale dei funzionari la cui promozione era proposta all’APN; la decisione conclusiva del 4 novembre 2015 non lo includeva tra i promossi. Dopo il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il Cedefop non rispose espressamente, determinando un rigetto implicito.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente deduceva tre motivi di annullamento:
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- violazione degli articoli 44 e 45 dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e legittima aspettativa di carriera;
- violazione del dovere di sollecitudine e del principio di legittimo affidamento.
La questione centrale, tuttavia, era se il contesto documentale e le valutazioni professionali già conosciute dal ricorrente potessero costituire un sufficiente principio di motivazione del diniego di promozione e del rigetto implicito del reclamo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 45 dello Statuto, che disciplina la promozione per scelta sulla base di un confronto dei meriti;
- l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto e l’articolo 296 TFUE, in tema di motivazione;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sul reclamo precontenzioso;
- gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali.
È richiamato anche il quadro istituzionale del contenzioso, compreso l’articolo 266 TFUE per gli effetti della sentenza e il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 per il trasferimento della causa al Tribunale.
Ragionamento del Tribunale sull’obbligo di motivazione
Il Tribunale ribadisce che la motivazione degli atti lesivi nei confronti degli agenti dell’Unione è un principio fondamentale, strettamente connesso alla buona amministrazione e alla tutela del diritto di difesa. In materia di promozioni, l’APN non è tenuta a motivare la decisione di promozione verso ciascun candidato, ma deve motivare il rigetto del reclamo: tale motivazione si presume coincidere con quella della decisione contestata e deve intervenire, al più tardi, con il rigetto del reclamo.
Il giudice sottolinea poi che una motivazione insufficiente può essere integrata in corso di causa solo se il destinatario disponeva già, prima del ricorso, di un vero principio di motivazione. Se invece vi è un difetto totale di motivazione, l’amministrazione non può sanarlo successivamente con il controricorso, perché ciò pregiudicherebbe i diritti della difesa e l’uguaglianza delle parti.
Valutazione del contesto concreto
Nel caso di specie, il Tribunale esclude che il ricorrente disponesse di elementi sufficienti per comprendere perché i suoi meriti non fossero stati ritenuti comparativamente superiori a quelli degli altri candidati promuovibili.
In particolare, non bastano:
- le norme generali sulla promozione, che il ricorrente conosceva per ragioni di servizio;
- la nota generale del direttore sui criteri dell’esercizio di promozione 2015;
- i rapporti informativi 2012-2014, che contenevano sì critiche sulla gestione del personale, ma anche valutazioni positive e una valutazione globale soddisfacente;
- le altre lettere o e-mail richiamate dal Cedefop, molte delle quali non erano state comunicate al ricorrente o erano troppo risalenti nel tempo;
- la circostanza che il ricorrente avesse già presentato una candidatura presso il Consiglio.
Per il Tribunale, questi elementi non consentivano di comprendere come i criteri dell’articolo 45 dello Statuto fossero stati applicati alla sua situazione personale. Neppure il reclamo del ricorrente, che menzionava sue ipotesi sulle critiche del superiore gerarchico, poteva sostituire la motivazione dovuta dall’amministrazione.
Esito del motivo di annullamento
Il primo motivo, relativo al difetto di motivazione, è accolto. Il Tribunale annulla quindi la decisione di non promuovere il ricorrente, senza esaminare gli altri motivi di annullamento.
Domanda di risarcimento
Quanto ai danni, il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, danno effettivo e nesso di causalità. Per il danno materiale e per la parte del danno morale collegata al mancato avanzamento di carriera, il Tribunale ritiene di non poter statuire in modo definitivo perché la questione dipende anche da una nuova decisione che il Cedefop dovrà adottare in esecuzione della sentenza.
Diverso è il danno morale causato dal difetto di motivazione: l’assenza di risposta al reclamo ha lasciato il ricorrente nell’incertezza e lo ha costretto ad adire il giudice per ottenere spiegazioni. Tale pregiudizio, autonomo rispetto al diniego di promozione in sé, viene liquidato equitativamente in EUR 2000.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale:
- annulla la decisione del 4 novembre 2015 di non promuovere il ricorrente al grado AD 12;
- condanna il Cedefop a versare EUR 2000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna il Cedefop alle spese.
La sentenza conferma così, per la prassi della funzione pubblica UE, che il rigetto implicito del reclamo in materia di promozioni è difficilmente compatibile con l’obbligo di motivazione e che la mera conoscenza di critiche professionali non equivale alla motivazione specifica richiesta dallo Statuto.
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