Sentenza n. 46/2026 - Bari, Sezione 2
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del comportamento omissivo assunto dalle resistenti Amministrazioni in merito all’attivazione ed alla conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore; e, per l'effetto per la condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra di loro o nella quota percentuale a ciascuno spettante, a risarcire il danno subito dai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamento omissivo delle amministrazioni consistente nel mancato avvio e nella mancata conclusione delle procedure per l'istituzione della previdenza complementare nel Comparto sicurezza e difesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio nell'Arma dei Carabinieri, Ruolo forestale, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo delle amministrazioni resistenti per non avere tempestivamente avviato e concluso le procedure di negoziazione e concertazione finalizzate alla ridefinizione del trattamento di fine rapporto e all'istituzione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza e difesa. Hanno domandato anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, asseritamente derivanti dal ritardo e dalla mancata attuazione della previdenza complementare. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'infondatezza della pretesa risarcitoria. Il ricorso si fondava sull'assunto che la riforma pensionistica contributiva e la mancata istituzione della previdenza complementare avessero leso una posizione giuridica individuale dei dipendenti, i quali avrebbero avuto diritto o comunque interesse pretensivo all'avvio delle relative procedure.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i ricorrenti privi di legittimazione ad agire quanto alla declaratoria di illegittimità del comportamento amministrativo, poiché, per il personale del Comparto difesa e sicurezza, l'istituzione della previdenza complementare è rimessa a una procedura di negoziazione e concertazione riservata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, destinata a concludersi con un decreto del Presidente della Repubblica. I singoli dipendenti non sono titolari di una posizione giuridicamente tutelabile rispetto all'avvio e alla conclusione di tale procedura e, correlativamente, non dispongono di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile. Il giudice ha inoltre escluso la configurabilità di un obbligo amministrativo di provvedere, anche perché le amministrazioni non hanno il potere di disciplinare unilateralmente la materia e il legislatore non ha fissato un termine entro il quale la previdenza complementare debba essere attuata. La domanda risarcitoria è stata ritenuta palesemente infondata, non potendo sussistere un danno, neppure futuro, derivante dalla lesione di una posizione soggettiva favorevole non ancora materializzata. I ricorrenti sono stati condannati, in solido e in parti uguali, al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
d.lgs. 177/2016
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
Ha determinato il trasferimento dei ricorrenti dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, con assegnazione nella corrispondente qualifica militare.
legge 8 agosto 1995, n. 335
Ha introdotto il passaggio dal sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo, prevedendo il regime misto per chi avesse un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e il regime contributivo per gli assunti successivamente.
d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La previdenza complementare rappresenta il “secondo pilastro” del sistema pensionistico
Disciplina la previdenza complementare, diretta a integrare la previdenza pubblica obbligatoria.
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Prevede, per il personale del Comparto difesa e sicurezza, una specifica procedura di negoziazione e concertazione per l'attivazione della previdenza complementare.
art. 4 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195
Individua la procedura di negoziazione e concertazione in materia di previdenza complementare, destinata a concludersi con un atto autoritativo, consistente in un decreto del Presidente della Repubblica.
art. 26, comma 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448
Riserva alle procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995 la disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi di previdenza complementare.
artt. 31 e 117 c.p.a.
La legittimazione a far valere l'inadempimento dell'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi mediante l'azione avverso il silenzio spetta, in materia, alle organizzazioni titolari del potere di iniziativa negoziale, non ai singoli dipendenti.
art. 2058 cod. civ.
È stato invocato dai ricorrenti per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la relativa pretesa è stata ritenuta infondata per l'assenza di una posizione soggettiva lesiva e di un danno risarcibile.
Massime di principio
- Nel Comparto difesa e sicurezza, il singolo dipendente non è legittimato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'omesso avvio o della mancata conclusione delle procedure per l'istituzione della previdenza complementare, poiché tali procedure sono riservate alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari titolari dell'iniziativa negoziale.
- Quando la previdenza complementare del personale del Comparto difesa e sicurezza deve essere istituita mediante negoziazione e concertazione culminante in un decreto del Presidente della Repubblica, le amministrazioni competenti non possono provvedere unilateralmente e, in assenza di un termine legislativo, non è configurabile nei loro confronti un obbligo giuridicamente azionabile di provvedere.
- La carenza di legittimazione ad agire del singolo dipendente rispetto all'avvio della procedura di previdenza complementare comporta anche l'assenza di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile.
- Non è risarcibile il danno, neppure futuro, fondato sulla mancata istituzione di una previdenza complementare quando il ricorrente non è titolare di una posizione soggettiva sostanziale già materializzata e giuridicamente tutelabile rispetto all'avvio della relativa procedura.
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