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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del comportamento omissivo assunto dalle resistenti Amministrazioni in merito all’attivazione ed alla conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore; e, per l'effetto per la condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra di loro o nella quota percentuale a ciascuno spettante, a risarcire il danno subito dai ricorrenti;

Giustizia amministrativa202101150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Comportamento omissivo delle amministrazioni consistente nel mancato avvio e nella mancata conclusione delle procedure per l'istituzione della previdenza complementare nel Comparto sicurezza e difesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio nell'Arma dei Carabinieri, Ruolo forestale, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo delle amministrazioni resistenti per non avere tempestivamente avviato e concluso le procedure di negoziazione e concertazione finalizzate alla ridefinizione del trattamento di fine rapporto e all'istituzione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza e difesa. Hanno domandato anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, asseritamente derivanti dal ritardo e dalla mancata attuazione della previdenza complementare. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'infondatezza della pretesa risarcitoria. Il ricorso si fondava sull'assunto che la riforma pensionistica contributiva e la mancata istituzione della previdenza complementare avessero leso una posizione giuridica individuale dei dipendenti, i quali avrebbero avuto diritto o comunque interesse pretensivo all'avvio delle relative procedure.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i ricorrenti privi di legittimazione ad agire quanto alla declaratoria di illegittimità del comportamento amministrativo, poiché, per il personale del Comparto difesa e sicurezza, l'istituzione della previdenza complementare è rimessa a una procedura di negoziazione e concertazione riservata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, destinata a concludersi con un decreto del Presidente della Repubblica. I singoli dipendenti non sono titolari di una posizione giuridicamente tutelabile rispetto all'avvio e alla conclusione di tale procedura e, correlativamente, non dispongono di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile. Il giudice ha inoltre escluso la configurabilità di un obbligo amministrativo di provvedere, anche perché le amministrazioni non hanno il potere di disciplinare unilateralmente la materia e il legislatore non ha fissato un termine entro il quale la previdenza complementare debba essere attuata. La domanda risarcitoria è stata ritenuta palesemente infondata, non potendo sussistere un danno, neppure futuro, derivante dalla lesione di una posizione soggettiva favorevole non ancora materializzata. I ricorrenti sono stati condannati, in solido e in parti uguali, al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 177/2016

    Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

    Ha determinato il trasferimento dei ricorrenti dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, con assegnazione nella corrispondente qualifica militare.

  • legge 8 agosto 1995, n. 335

    Ha introdotto il passaggio dal sistema pensionistico retributivo al sistema contributivo, prevedendo il regime misto per chi avesse un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e il regime contributivo per gli assunti successivamente.

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    La previdenza complementare rappresenta il “secondo pilastro” del sistema pensionistico

    Disciplina la previdenza complementare, diretta a integrare la previdenza pubblica obbligatoria.

  • d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    Prevede, per il personale del Comparto difesa e sicurezza, una specifica procedura di negoziazione e concertazione per l'attivazione della previdenza complementare.

  • art. 4 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195

    Individua la procedura di negoziazione e concertazione in materia di previdenza complementare, destinata a concludersi con un atto autoritativo, consistente in un decreto del Presidente della Repubblica.

  • art. 26, comma 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448

    Riserva alle procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995 la disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi di previdenza complementare.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La legittimazione a far valere l'inadempimento dell'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi mediante l'azione avverso il silenzio spetta, in materia, alle organizzazioni titolari del potere di iniziativa negoziale, non ai singoli dipendenti.

  • art. 2058 cod. civ.

    È stato invocato dai ricorrenti per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la relativa pretesa è stata ritenuta infondata per l'assenza di una posizione soggettiva lesiva e di un danno risarcibile.

Massime di principio

  • Nel Comparto difesa e sicurezza, il singolo dipendente non è legittimato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'omesso avvio o della mancata conclusione delle procedure per l'istituzione della previdenza complementare, poiché tali procedure sono riservate alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari titolari dell'iniziativa negoziale.
  • Quando la previdenza complementare del personale del Comparto difesa e sicurezza deve essere istituita mediante negoziazione e concertazione culminante in un decreto del Presidente della Repubblica, le amministrazioni competenti non possono provvedere unilateralmente e, in assenza di un termine legislativo, non è configurabile nei loro confronti un obbligo giuridicamente azionabile di provvedere.
  • La carenza di legittimazione ad agire del singolo dipendente rispetto all'avvio della procedura di previdenza complementare comporta anche l'assenza di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile.
  • Non è risarcibile il danno, neppure futuro, fondato sulla mancata istituzione di una previdenza complementare quando il ricorrente non è titolare di una posizione soggettiva sostanziale già materializzata e giuridicamente tutelabile rispetto all'avvio della relativa procedura.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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