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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45075/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Lupoli contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per due episodi di truffa. I motivi dedotti: 1) violazione di legge per la mancata celebrazione dell'udienza di primo grado mediante videoconferenza, che avrebbe consentito l'esame dell'imputato (si rileva che la comunità terapeutica ospitante aveva dato disponibilità a consentire la partecipazione in videoconferenza o ad accompagnarlo alla Stazione Carabinieri); 2) mancata specificazione dei singoli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, c.p. per la continuazione (eccezione già proposta in appello); 3) errata valutazione della Corte d'appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla videoconferenza ha ritenuto che la disciplina (art. 23 co. 4 L. 176/2020 e art. 146-bis disp. att. c.p.p.) si applica alle persone ristrette in istituti penitenziari e non a soggetti in regime di detenzione domiciliare o collocati in comunità; inoltre il ricorrente era stato avvisato con ordinanza del rigetto della sua istanza e della possibilità di chiedere al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a partecipare, ma non aveva provveduto, per cui non può dolersi di una nullità da lui stesso determinata. Sulla quantificazione dell'aumento per continuazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte d'appello ha integrato la lacuna motivazionale e motivato la congruità dell'aumento in relazione alla gravità e alla personalità negativa del prevenuto, nel legittimo esercizio dei suoi poteri. Sul diniego delle attenuanti generiche la Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata (richiamo ai precedenti penali, al disvalore degli episodi e all'assenza di segni di resipiscenza), quindi non sindacabile in questa sede. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • Legge 25 novembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 4)

    "La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze...."

    La norma è stata interpretata come riferita alle persone ristrette in istituti penitenziari; non obbliga l'uso della videoconferenza per chi si trovi agli arresti domiciliari o in comunità, per i quali resta la facoltà di chiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza.

  • Disposizioni di attuazione codice di procedura penale (art. 146-bis, commi)

    Richiamata per sottolineare che il collegamento audiovisivo è previsto tra l'aula e il luogo della custodia, termine che evoca la detenzione in istituto; inoltre gli istituti sono dotati di apparecchiature idonee mentre abitazioni o comunità non garantiscono le stesse condizioni di 'sicurezza' e funzionalità.

  • Codice penale (art. 81, comma 2)

    Norma relativa alla determinazione della pena per i reati in continuazione; la Corte d'appello ha integrato la motivazione sulla quantificazione dell'aumento ritenendola congrua in rapporto alla gravità e alla personalità del reo.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede che, con il provvedimento che rigetta il ricorso in cassazione, la parte privata che lo ha proposto sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; norma applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975)

    Richiamata per distinguere la nozione di 'detenzione' in istituto penitenziario da misure alternative come gli arresti domiciliari, a fini dell'applicabilità delle norme sulle videoconferenze.

Massime di principio

  • La partecipazione a udienze mediante videoconferenza prevista dalla L. 176/2020 si applica principalmente alle persone ristrette negli istituti penitenziari; per i detenuti domiciliarmente o collocati in comunità è necessario ottenere l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza se la videoconferenza non è disposta d'ufficio.
  • Se il difensore o l'imputato ricevono un provvedimento che rigetta la richiesta di videoconferenza e non seguono la procedura alternativa indicata (es. istanza al magistrato di sorveglianza), non possono poi far valere una nullità derivante dalla mancata partecipazione.
  • La Corte d'appello può integrare e specificare lacune motivazionali relative alla determinazione della pena per continuazione; la Cassazione non annulla se la motivazione integrativa risulta congrua rispetto alla gravità del reato e alla personalità del condannato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito fornisce riferimenti a elementi ritenuti decisivi (precedenti penali, gravità del fatto, assenza di ravvedimento); non è necessario esaminare o menzionare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
  • Chi propone ricorso in cassazione e lo vede respinto può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la fondatezza del ricorso prima di impugnare.

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