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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'OTTEMPERANZA alla Sentenza del Tribunale di Lodi - sez. Lavoro - n. 237 pubblicata il 14.09.2023.

Giustizia amministrativa202503458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 237 del 14 settembre 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 237 del 14 settembre 2023. Prima dell'udienza camerale hanno dato atto dell'avvenuta piena esecuzione della decisione e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la piena soddisfazione delle pretese dei ricorrenti mediante l'esecuzione della sentenza presupposta rendeva attuale la pronuncia richiesta. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, considerata parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La piena soddisfazione delle pretese azionate, conseguente all'esecuzione della sentenza presupposta, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale base per la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente la sentenza presupposta e il ricorrente dichiara di avere ottenuto la piena soddisfazione delle proprie pretese, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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