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Sentenza

Sentenza n. 1820/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza emanata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Clavesana n. 4 del 08.06.2024, avente ad oggetto: “ordinanza di sospensione dei lavori in corso per intervento edilizio realizzato in assenza del titolo abilitativo (T.U. 6 giugno 2001, n. 380, art. 27)”; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e così in particolare: - dell’accertamento del medesimo Ufficio Tecnico (prot. n. 2761 in data 08/06/2024) (allo stato non disponibile, nonostante l’istanza di accesso agli atti in data 12.6.2024; e per la condanna al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202400717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori per scavi e movimenti terra ritenuti eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori adottata ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, nonché l’accertamento tecnico presupposto, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. L’impresa sosteneva, con il primo motivo, che le opere contestate fossero già comprese nel permesso di costruire rilasciato per l’unità produttiva U19, oppure che fossero prive di rilevanza edilizia, trattandosi di movimentazioni compatibili con le opere autorizzate, di attività geognostiche o di interventi di edilizia libera. Deduceva inoltre carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione. Con il secondo motivo contestava l’esercizio del potere comunale di vigilanza edilizia, sostenendo che il complesso procedimento autorizzatorio produttivo ed edilizio impedisse l’adozione dell’ordinanza di sospensione. Con il terzo motivo deduceva sviamento di potere, ritenendo che l’ordinanza fosse stata adottata per finalità diverse dalla vigilanza edilizia. La ricorrente aveva altresì formulato istanze di verificazione e consulenza tecnica. Nel corso del giudizio ha riconosciuto che gli effetti dell’ordinanza erano cessati per decorso del termine di sospensione, ma ha insistito per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori e per la domanda di risarcimento.

La decisione

Il TAR ha respinto le istanze istruttorie di verificazione e consulenza tecnica della ricorrente e la richiesta del Comune di acquisire d’ufficio una successiva ordinanza di demolizione e ripristino, ritenendo sufficienti gli atti già presenti nel fascicolo. Ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli effetti sospensivi dell’ordinanza si erano esauriti e non risultava necessario mantenere una pronuncia demolitoria sull’atto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha esaminato la legittimità dell’ordinanza ai fini della domanda risarcitoria. Le censure sono state ritenute infondate. Il sopralluogo e la documentazione fotografica dimostravano la presenza di un’ampia trincea scavata nel pendio, con cumuli di materiale e sviluppo lineare di circa 140 metri. Le opere insistevano sull’unità produttiva U18, diversa dall’unità U19 cui si riferiva il permesso di costruire n. 1435/2023. La documentazione progettuale del titolo edilizio non autorizzava quindi gli scavi contestati. Per consistenza, collocazione e sviluppo, le opere non potevano essere qualificate come mere attività geognostiche, opere serventi il cantiere U19 o interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Inoltre, lo strumento urbanistico richiedeva il preventivo nulla osta della Soprintendenza per opere e sbancamenti anche di modesta entità, mentre l’area poteva coinvolgere ulteriori elementi rilevanti, quali un cavidotto e aree boscate soggette a vincolo paesaggistico. Il Comune aveva pertanto svolto un’istruttoria adeguata alla natura cautelare e interinale dell’ordine di sospensione, diretto a mantenere integra la situazione dei luoghi per il periodo previsto dalla legge. È stata esclusa anche l’incompetenza comunale, poiché le opere erano ediliziamente rilevanti, non previamente assentite e non riconducibili all’edilizia libera; il Comune era quindi legittimato a esercitare i poteri di vigilanza edilizia. Lo sviamento è stato escluso per la legittimità e la coerenza dell’esercizio del potere con la finalità istituzionale. In conseguenza della legittimità dell’ordinanza, sono state respinte sia la domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori sia la domanda risarcitoria. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Consente l’adozione dell’ordine cautelare di sospensione dei lavori edilizi in corso, con funzione interinale di conservazione della situazione dei luoghi e di prevenzione di ulteriori trasformazioni del territorio; il relativo provvedimento non costituisce antecedente procedimentale necessario dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 6, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’edilizia libera non è applicabile a scavi e movimentazioni di terra di rilevante consistenza, sviluppo e collocazione, non riconducibili a mere attività geognostiche o a opere serventi un diverso cantiere autorizzato.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando il ricorrente dichiara di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori, il giudice esamina la legittimità dell’atto impugnato anche se l’azione di annullamento è divenuta improcedibile.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi, il cui esercizio non è necessario quando gli atti e i documenti già acquisiti sono sufficienti per la decisione.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    È richiamato con riferimento alla possibile sottoposizione delle aree boscate interessate dai lavori a vincolo paesaggistico.

Massime di principio

  • L’ordine di sospensione dei lavori adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura cautelare e interinale: è legittimo quando, sulla base di un’istruttoria coerente con tale funzione, accerta lavori edilizi in corso idonei a determinare ulteriori trasformazioni del territorio e mira a conservare la situazione dei luoghi.
  • Un titolo edilizio riferito a una determinata unità immobiliare non può essere invocato per legittimare opere realizzate su un’unità produttiva diversa, ove la documentazione progettuale individui con chiarezza l’ambito spaziale dell’intervento autorizzato.
  • Scavi e movimentazioni di terra caratterizzati da rilevante consistenza, notevole sviluppo lineare e modificazione della morfologia del suolo non sono qualificabili come attività geognostiche, opere meramente serventi un diverso cantiere o interventi di edilizia libera, salvo che tale riconduzione risulti concretamente dimostrata.
  • La sopravvenuta cessazione degli effetti temporanei di un ordine di sospensione dei lavori determina l’improcedibilità dell’azione di annullamento per carenza di interesse; tuttavia, se il ricorrente mantiene interesse ai fini risarcitori, il giudice deve verificare la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
  • Il Comune conserva il potere di vigilanza edilizia e di sospensione dei lavori anche nell’ambito di un procedimento autorizzatorio produttivo complesso, quando le opere contestate siano ediliziamente rilevanti, non previamente assentite e non riconducibili all’edilizia libera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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