Cassazione Civile, Ordinanza n. 12312/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 13455/2023, la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato quest'ultima alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente. Il difensore di quest'ultima aveva però chiesto espressamente, nel proprio atto, la distrazione delle spese in suo favore. Nell'ordinanza originaria la Corte avrebbe omesso di inserire nel dispositivo la formula di distrazione, pur risultando dagli atti la relativa istanza. L'avvocato ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere l'integrazione del dispositivo con la distrazione delle spese in suo favore.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 13455/2023, ordinando l'inserimento nel dispositivo, dopo la condanna alle spese e prima del punto finale, della formula "con distrazione in favore del procuratore". La Corte ha ritenuto esperibile il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, richiamando la natura non autonoma della relativa richiesta. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione.
art. 287 c.p.c.
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, in quanto errore materiale emendabile.
art. 288 c.p.c.
È il procedimento utilizzabile per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della decisione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore non va qualificata come mancata decisione su una domanda autonoma, ma come errore materiale emendabile.
- In caso di omissione della formula di distrazione nel dispositivo, il rimedio appropriato è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l'impugnazione ordinaria.
- La procedura di correzione può essere utilizzata anche per le ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La distrazione delle spese può essere integrata nel dispositivo quando dagli atti risulti la specifica richiesta del difensore distrattario.
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