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Sentenza

Sentenza n. 2776/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 16.2.2026, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 16 febbraio 2026 con comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 16.02.2026 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- CAT. -OMISSIS- Div. P.A.S. del 13.10.2025 di revoca della licenza di porto di fucile a uso tiro al volo n. 189438 P rilasciata alla ricorrente in data 8.5.2025; e di ogni altro atto e o provvedimento preordinato, presupposto, connesso e o consequenziale rispetto a quelli impugnati, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca questorile della licenza di porto di fucile a uso tiro a volo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la revoca, disposta dal Questore, della licenza di porto di fucile a uso tiro a volo. La revoca era stata motivata dal turbamento emotivo della ricorrente e dal contesto di forte conflittualità condominiale, ritenuti indicativi dell’assenza di assoluta e completa affidabilità nel corretto uso delle armi. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione e carenza degli elementi essenziali del provvedimento, sostenendo che l’Amministrazione non aveva considerato l’abbandono dell’abitazione condominiale, l’imminente sostituzione dell’amministratore, il carattere transitorio dello stato d’ansia e la documentazione medica attestante l’assenza di patologie neurologiche e la non necessità di terapia. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 1, 5, 10, 42 e 43 T.U.L.P.S., contestando che uno stato emotivo temporaneo e l’assunzione di farmaci a basso dosaggio potessero dimostrare l’inaffidabilità, nonché la violazione degli artt. 39 e 10 T.U.L.P.S. e dell’art. 6 della l. n. 152/1975, per difetto di motivazione, sviamento e violazione del principio di proporzionalità, lamentando l’assenza di un pericolo concreto e attuale e la mancata considerazione della sospensione quale misura alternativa alla revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ritenendo decisivi i profili di eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione. Il Collegio ha ribadito che il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma un’autorizzazione sottoposta a un’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, la quale può valutare anche in chiave prognostica l’affidabilità del titolare e può fondare il giudizio negativo anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di un comprovato abuso delle armi o di una pericolosità sociale. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato mediante un adeguato approfondimento istruttorio e una motivazione riferita a fatti e circostanze oggettivamente seri e perduranti, concretamente incidenti sull’affidabilità. Nel caso esaminato, l’Amministrazione non aveva considerato adeguatamente che la ricorrente aveva presentato una denuncia-querela per atti persecutori, adottando uno strumento legale per tutelare sé e la propria famiglia: tale condotta, in assenza di ulteriori elementi di cattiva condotta, non poteva essere utilizzata come indice di pericolosità. Neppure il temporaneo stato emotivo, smentito o comunque ridimensionato dalla documentazione medica, dalla quale risultava la non necessità di terapia, poteva giustificare la revoca in assenza di condotte sanzionabili o rimproverabili. La condizione di difficoltà era inoltre risultata momentanea e l’avvenuta revoca dell’amministratore condominiale costituiva un elemento coerente con la posizione della ricorrente quale soggetto passivo di condotte abusive altrui. L’annullamento è stato disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottarsi considerando le statuizioni della sentenza e gli eventuali elementi sopravvenuti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano i presupposti delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e la valutazione dell’affidabilità del titolare.

  • art. 5 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in relazione alla legittimità della revoca della licenza.

  • art. 10 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    La ricorrente lo ha invocato anche per sostenere la necessità di considerare la sospensione quale alternativa alla revoca; la decisione non sviluppa uno specifico principio autonomo su tale alternativa.

  • art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato dalla giurisprudenza recepita dal TAR quale base della valutazione dell’affidabilità e della buona condotta del titolare del porto d’armi.

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato quale fondamento del potere dell’Amministrazione di valutare l’affidabilità e la possibile abusiva utilizzazione delle armi.

  • art. 42 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del porto d’armi.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    La valutazione di non affidabilità può essere fondata anche su situazioni non penalmente rilevanti e su elementi prognostici, ma deve risultare da istruttoria e motivazione adeguate e riferirsi a fatti oggettivamente seri e perduranti.

  • art. 6 l. n. 152/1975

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 39 T.U.L.P.S. per contestare la legittimità della revoca e la mancata applicazione di una misura meno incisiva.

  • art. 612-bis c.p.

    La denuncia per atti persecutori presentata dalla ricorrente è stata valutata dal TAR come esercizio conforme a diritto di strumenti legali di tutela, non automaticamente indicativo di inaffidabilità nel porto d’armi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’autorizzazione di polizia subordinata alla verifica dell’affidabilità del richiedente o del titolare e all’assenza anche di rischi potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico.
  • L’Autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di non affidabilità anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di dimostrare un concreto abuso delle armi o una pericolosità sociale; tuttavia, la valutazione deve essere sorretta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione concreta, non meramente stereotipata.
  • La revoca della licenza di porto d’armi richiede che il giudizio negativo sull’affidabilità sia collegato a fatti o circostanze oggettivamente seri e tendenzialmente perduranti, idonei a incidere effettivamente sulla capacità di fare buon uso delle armi.
  • La presentazione di una denuncia-querela per tutelare sé o i propri familiari mediante strumenti legali, in assenza di ulteriori elementi di cattiva condotta, non può essere valorizzata di per sé come indice di pericolosità o di inaffidabilità nel corretto uso delle armi.
  • Un temporaneo stato di turbamento emotivo, privo di risultanze patologiche significative e non accompagnato da condotte sanzionabili o rimproverabili, non è sufficiente, da solo, a giustificare la revoca del porto d’armi. La colpevolizzazione dello stato emotivo non può sostituire l’accertamento di fatti concreti incidenti sull’affidabilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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