Cassazione Penale, Sentenza n. 18728/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 31 marzo 2021, con cui era stato condannato per ricettazione. L'appellante sosteneva che l'atto di appello indicava specificamente le ragioni della rinnovazione e chiedeva la rivalutazione del compendio probatorio per l'esclusione della responsabilità e la rideterminazione della pena; contestava che la Corte abbia motivato l'inammissibilità valorizzando profili di manifesta infondatezza, non essendo tale motivo tra le cause di inammissibilità previste
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ha confermato che i motivi di appello non si confrontavano con l'ampia e articolata motivazione di primo grado, configurando una genericità estrinseca: i censure si limitavano a riproporre una diversa lettura dei fatti senza agganci probatori e a chiedere una riduzione della pena senza indicare le ragioni fondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (valutati profili di colpa).
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per irrogare una somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata come principio in tema di valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità del rimedio
Massime di principio
- Un atto di impugnazione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione del giudice di primo grado: censure generiche o una mera diversa lettura dei fatti, prive di agganci alle emergenze probatorie, possono rendere l'appello inammissibile per genericità.
- La genericità estrinseca sussiste quando, pur riferendosi a elementi di fatto, il motivo non censura motivatamente la ricostruzione contestata ma si limita ad affermare una diversa interpretazione non supportata da riferimenti e prove.
- Richiedere la rinnovazione della valutazione probatoria o una riduzione della pena senza indicare i punti di doglianza concreti e le relative ragioni giuridiche e probatorie è insufficiente: occorrono specifici riferimenti a dichiarazioni, atti o valutazioni ritenute viziate.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; pertanto la difesa deve evitare appelli temerari o manifestamente incolti.
- In caso di dubbio sulla correttezza formale o sostanziale del motivo, meglio integrare e precisare l'atto di impugnazione nei termini e con i mezzi consentiti piuttosto che limitarsi a censure generiche.
- Per impugnazioni efficaci: indicare i passaggi motivazionali specifici della sentenza impugnata, esporre i profili di vizio (omissione, contraddittorietà, travisamento delle prove), collegare le argomentazioni alle prove del processo e proporre conseguenti richieste istruttorie o di riconsiderazione.
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