Sentenza n. 1033/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del Prefetto di Bergamo che, in sede di ricorsi amministrativi ex art. 203 del Codice della strada, hanno annullato in autotutela verbali di contestazione relativi a violazioni dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato diversi provvedimenti del Prefetto di Bergamo con i quali erano stati accolti i ricorsi amministrativi presentati dai soggetti sanzionati e annullati in autotutela i verbali elevati dal Comune per violazioni dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del Codice della strada. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
La decisione
Il Comune, con dichiarazione notificata alle altre parti, ha rinunciato al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia e alla compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto rituali gli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro i provvedimenti prefettizi. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la mancata costituzione delle altre parti e l’assenso dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 203 d.lgs. 285/1992
ricorso amministrativo avverso i verbali di contestazione
La norma è richiamata quale base dei ricorsi amministrativi proposti dai soggetti sanzionati dinanzi al Prefetto.
art. 146 d.lgs. 285/1992
La disposizione individuava le violazioni del Codice della strada oggetto dei verbali annullati dai provvedimenti prefettizi.
art. 84 c.p.a.
Il TAR ha applicato la disposizione per verificare la ritualità degli atti di rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata posta a fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente effettuata e comunicata alle altre parti consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito.
- La verifica giudiziale della ritualità della rinuncia deve essere compiuta ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; ove tale verifica abbia esito positivo, il giudizio è definito con declaratoria di estinzione.
- La mancata opposizione dell’amministrazione alla rinuncia e la mancata costituzione delle altre parti possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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