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Sentenza

Sentenza n. 1033/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti del Prefetto di Bergamo che, in sede di ricorsi amministrativi ex art. 203 del Codice della strada, hanno annullato in autotutela verbali di contestazione relativi a violazioni dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il Comune ha impugnato diversi provvedimenti del Prefetto di Bergamo con i quali erano stati accolti i ricorsi amministrativi presentati dai soggetti sanzionati e annullati in autotutela i verbali elevati dal Comune per violazioni dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del Codice della strada. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

La decisione

Il Comune, con dichiarazione notificata alle altre parti, ha rinunciato al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia e alla compensazione delle spese. Il TAR ha ritenuto rituali gli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro i provvedimenti prefettizi. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la mancata costituzione delle altre parti e l’assenso dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 203 d.lgs. 285/1992

    ricorso amministrativo avverso i verbali di contestazione

    La norma è richiamata quale base dei ricorsi amministrativi proposti dai soggetti sanzionati dinanzi al Prefetto.

  • art. 146 d.lgs. 285/1992

    La disposizione individuava le violazioni del Codice della strada oggetto dei verbali annullati dai provvedimenti prefettizi.

  • art. 84 c.p.a.

    Il TAR ha applicato la disposizione per verificare la ritualità degli atti di rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata posta a fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente effettuata e comunicata alle altre parti consente al giudice amministrativo di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito.
  • La verifica giudiziale della ritualità della rinuncia deve essere compiuta ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; ove tale verifica abbia esito positivo, il giudizio è definito con declaratoria di estinzione.
  • La mancata opposizione dell’amministrazione alla rinuncia e la mancata costituzione delle altre parti possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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