Ordinanza n. 7272/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento di esclusione adottato dal concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'area assistenti, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99, adottato con determinazione direttoriale del 18 giugno 2025 avente n. -OMISSIS- di prot. notificata alla ricorrente a mezzo PEC il 29 luglio 2025; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori con il punteggio riconosciutole per la sede di Frosinone e di ogni altra disponibile; del dovere dell’ente di adottare ogni provvedimento utile per rendere effettivi i diritti invocati e riconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 74 unità di personale dell'area assistenti, riservato ai soggetti disabili
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dal concorso bandito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo l’annullamento dell’esclusione, l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori con il punteggio riconosciuto per la sede di Frosinone o per altra sede disponibile, nonché l’adozione degli atti necessari a rendere effettivi tali diritti. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per omessa rituale impugnazione della lex specialis e, comunque, un possibile profilo di irricevibilità per tardiva impugnazione della clausola del bando che subordinava la partecipazione all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato tenuti dal competente servizio provinciale in relazione ai posti messi a concorso. Alle parti è stato chiesto di interloquire esclusivamente su tale questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né le domande di accertamento. Rilevata d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, per mancata rituale impugnazione della lex specialis, e in ogni caso una possibile causa di irricevibilità, per tardiva impugnazione della clausola del bando relativa all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato, il Collegio ha assegnato alle parti un termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione indicata. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata all’esito del contraddittorio. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice, quando rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento del disposto oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione di possibile inammissibilità o irricevibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione e riservare la decisione all’esito del contraddittorio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- La mancata rituale impugnazione della lex specialis può determinare l’inammissibilità del ricorso quando la pretesa azionata presuppone la contestazione di una clausola del bando.
- La tardiva impugnazione di una clausola del bando può determinare l’irricevibilità del gravame quando la clausola, espressamente e immediatamente, subordina la partecipazione alla procedura al possesso di uno specifico requisito.
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