Sentenza n. 545/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia, tenutesi in data 23 e 24 novembre 2025; - dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 7-9 gennaio 2026; - nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere proclamato eletto e la conseguente correzione dei risultati elettorali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: operazioni elettorali dell'Ufficio centrale regionale e proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Puglia, nella parte relativa alla ripartizione dei seggi della lista Fratelli d'Italia tra le circoscrizioni di Bari e Barletta-Andria-Trani
Esito
Favorevole al resistente (regione e candidato eletto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti sostenendo che alla lista Fratelli d'Italia fossero stati erroneamente attribuiti due seggi, anziché uno, nella circoscrizione di Barletta-Andria-Trani e un solo seggio, anziché due, nella circoscrizione di Bari. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 15, commi 6, n. 5, lettere a) e b), e 7, della legge n. 108/1968, dell'art. 10 della legge regionale Puglia n. 2/2005, come modificata dalla legge regionale n. 7/2015, nonché degli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 51, comma 1, Cost., dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, parità del voto e non discriminazione. Secondo il ricorrente, una volta assegnato il primo seggio alla circoscrizione orfana di Barletta-Andria-Trani, lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti residuati avrebbe dovuto proseguire dalla circoscrizione successiva nella graduatoria, cioè Bari, e non ricominciare dalla prima circoscrizione, Foggia. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina, lamentando una violazione del principio di proporzionalità della rappresentanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il procedimento di ripartizione dei seggi costituisca un procedimento unitario articolato in fasi concatenate e che debba essere utilizzata un'unica graduatoria dei voti residuati, espressi in percentuale del quoziente elettorale circoscrizionale. Poiché, nella prima fase, la circoscrizione di Barletta-Andria-Trani era l'unica rimasta priva di seggi, l'Ufficio centrale regionale ha correttamente applicato la clausola della circoscrizione orfana assegnandole il primo seggio. Una volta soddisfatta la rappresentanza territoriale e constatato che tutte le circoscrizioni della graduatoria avevano ricevuto almeno un seggio, l'Ufficio doveva ricominciare lo scorrimento dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria, Foggia, e non proseguire in continuità dalla circoscrizione orfana verso Bari. Il Collegio ha richiamato il precedente vincolante e consolidato del Consiglio di Stato, sez. II, n. 5618/2021, nonché la successiva sentenza n. 5162/2022, secondo cui le norme elettorali relative al calcolo dei voti e alla distribuzione dei seggi, avendo natura di meccanismi matematici, non possono essere interpretate oltre il dato letterale. Ha escluso che tale disciplina fosse manifestamente irragionevole o discriminatoria: il legislatore regionale dispone di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale e può perseguire un equilibrato risultato territoriale, purché non adotti soluzioni manifestamente irragionevoli. È stata pertanto respinta anche la questione di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, legge n. 108/1968, come modificato dalla legislazione regionale pugliese
L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.
La disposizione inserisce la ripartizione dei seggi in un procedimento unitario fondato sul riparto circoscrizionale e sul recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
art. 15, comma 6, n. 5, lettere a) e b), legge n. 108/1968, come modificato dalla legislazione regionale pugliese
I seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.
Dopo l'assegnazione del seggio alla circoscrizione orfana, quando tutte le circoscrizioni della graduatoria hanno ricevuto un seggio, i seggi ulteriori devono essere attribuiti ripartendo dalla prima posizione della medesima graduatoria, senza proseguire dalla circoscrizione orfana.
art. 15, comma 7, legge n. 108/1968, come modificato dalla legislazione regionale pugliese
Le medesime modalità di ripartizione previste dal comma 6, n. 5, si applicano ai seggi spettanti ai gruppi e alle coalizioni non collegati al presidente proclamato eletto.
art. 130, comma 8, c.p.a.
In materia elettorale, la sentenza è trasmessa d'ufficio agli organi regionali e al prefetto competenti.
artt. 3, 48 e 51, comma 1, Cost.
La disciplina regionale sulla distribuzione territoriale dei seggi non viola tali parametri quando persegua un equilibrato obiettivo di rappresentanza territoriale e non risulti manifestamente irragionevole o discriminatoria.
Massime di principio
- Nella ripartizione dei seggi elettorali regionali tra le circoscrizioni appartenenti al medesimo gruppo di liste deve essere utilizzata un'unica graduatoria dei voti residuati, espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, nell'ambito di un procedimento unitario articolato in fasi concatenate.
- Quando la clausola della circoscrizione orfana impone di assegnare un seggio alla circoscrizione rimasta priva di seggi e, per effetto di tale assegnazione, tutte le circoscrizioni della graduatoria risultano dotate di almeno un seggio, l'attribuzione degli ulteriori seggi deve ricominciare dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria, non dalla circoscrizione orfana né dalla posizione successiva a essa.
- Le disposizioni che disciplinano i meccanismi matematici di calcolo dei voti e di assegnazione dei seggi non possono essere interpretate in modo da introdurre criteri di distribuzione non sorretti da un chiaro fondamento letterale, poiché ciò altererebbe il sistema elettorale scelto dal legislatore.
- La scelta legislativa di distribuire i seggi residui valorizzando l'incidenza percentuale dei voti residuati nel territorio circoscrizionale, anziché il loro valore assoluto o la consistenza demografica delle circoscrizioni, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale e non è manifestamente irragionevole quando sia diretta ad assicurare un equilibrio della rappresentanza territoriale.
- Il giudice amministrativo non può sostituire al criterio di distribuzione dei seggi previsto dalla legge regionale un diverso criterio, anche se ritenuto più proporzionale o preferibile sul piano politico-istituzionale, quando la disciplina vigente sia letteralmente chiara e non manifestamente irragionevole.
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