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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06112/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la riforma operata dalla Corte di Appello di Napoli (limitata al trattamento sanzionatorio) dopo che il GIP di Napoli aveva dichiarato Forte colpevole di tentata estorsione pluriaggravata in concorso. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione circa la responsabilità per concorso, sostenendo che la sentenza si è basata sulla mera presenza nel luogo del reato senza accertare apporto materiale o morale concreto; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 1 cod. pen., per presunta carenza di elementi che dimostrassero l'appartenenza al clan e la volontà di agevolarne l'attività; (iii) vizio di motivazione e illegittimità nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diffusa aspecificità delle censure. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito adeguata motivazione rispetto alle doglianze difensive e che, in concreto, la valutazione della partecipazione del silente concorrente rientri nel sindacato di merito salvo motivazione deficitaria, contraddittoria o illogica, elementi non riscontrati nel caso. Ha altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416bis.1, richiamando la rilevanza degli elementi che evocano l'uso del metodo mafioso (espressioni riferite ai "carcerati", uso del nome della "famiglia" Moccia, coinvolgimento di soggetti notoriamente contigui al gruppo) e precisando che l'aggravante, essendo di natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti. Infine ha giudicato infondato il motivo sulle attenuanti generiche, considerata la gravità del fatto e delle modalità esecutive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Suprema Corte ricorda che il concorso di persone può essere fondato anche sulla sola presenza non casuale dell'imputato sul luogo del reato quando questa presenza abbia fornito stimolo, maggiore sicurezza nell'azione o palesata chiara adesione alla condotta delittuosa; tale valutazione è di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è carente, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 416bis, comma 1 cod. pen.

    L'aggravante del cosiddetto 'metodo mafioso' si configura quando le modalità esecutive evocano la forza intimidatrice tipica di sodalizi criminosi operanti sul territorio; una volta accertata, per la sua natura oggettiva si applica a tutti i concorrenti anche se solo alcuni hanno materialmente commesso atti intimidatori.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini concisi per la motivazione del ricorso in Cassazione; il ricorso deve comunque contenere censure specifiche e non generiche.

Massime di principio

  • La semplice presenza sul luogo del reato può integrare il concorso quando non sia casuale e abbia concretamente contribuito a dare stimolo, sicurezza o adesione all'azione delittuosa: in tali casi il giudice di merito può valutarla come apporto sufficiente.
  • La configurazione dell'aggravante 'metodo mafioso' dipende dall'effetto intimidatorio evocato dalle modalità della condotta (richiamo a clan, uso del nome della famiglia, riferimento a 'carcerati', presenza di soggetti contigui): se provata, si applica oggettivamente a tutti i partecipanti.
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (sussistenza del concorso, appartenenza al clan, rilevanza degli elementi indiziari) sono protette da ampio sindacato in Cassazione e possono essere annullate solo per motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e puntuali; censure generiche o ripetitive saranno dichiarate inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo quando la gravità del fatto e le modalità esecutive ostano a una mitigazione della pena, specie in assenza di elementi positivi successivi al reato.
  • Quando si contesta l'applicazione di aggravanti o responsabilità concorrenti, è necessario indicare quali elementi di fatto mancanti o errati il giudice avrebbe omesso o travisato, non limitandosi ad affermazioni generiche.

Testo integrale

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