Cassazione Civile, Ordinanza n. 09462/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario. Dà inoltre atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da una società immobiliare contro un atto di intimazione di pagamento fondato su una sentenza del Tribunale che la aveva condannata a rifondere spese di lite in favore del supercondominio. La società sosteneva che il precetto fosse privo di base, perché la delibera assembleare che avrebbe costituito il titolo del credito era stata poi annullata con altra sentenza passata in giudicato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in primo motivo, violazione di legge per non avere i giudici di merito considerato la nullità e/o annullabilità della delibera posta a fondamento del precetto; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di prove documentali prodotte in primo grado. La Corte osserva però che i giudici di merito avevano individuato come titolo esecutivo non la delibera assembleare, ma la sentenza di condanna alle spese, e che le censure della ricorrente non si confrontavano con tale ratio decidendi. Inoltre, per il secondo motivo, la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della cd. doppia conforme.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono riferibili alla ratio decidendi della decisione impugnata.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, non è deducibile in cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è scrutinabile quando opera il divieto derivante dalla doppia conforme.
art. 93 c.p.c.
È ammessa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 1137 c.c.
È richiamato nel diverso principio invocato dalla ricorrente sulla sospensione o annullamento della delibera condominiale, ma la Corte precisa che tale principio non è pertinente al caso concreto, poiché il titolo esecutivo era una sentenza di condanna alle spese.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica del fondamento decisorio comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando il giudice di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base delle stesse questioni di fatto, opera la preclusione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per la cd. doppia conforme.
- Nel giudizio di opposizione a precetto, la caducazione o invalidazione di un atto presupposto non rileva se il titolo esecutivo effettivamente posto a base del precetto è un diverso titolo giudiziale non dedotto come caducato.
- La censura che si fonda su un diverso titolo o su un diverso presupposto rispetto a quello individuato dal giudice di merito non è idonea a scalfire la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09447/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →