Sentenza n. 1498/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 4674 del 14.9.2022 avente ad oggetto "modifica non sostanziale del DD n. 249-4876/2021 del 16.11.2020 soc. ing. Vito Rotunno srl", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e che l'interesse originariamente leso aveva trovato oggettivo e pieno soddisfacimento. Non è stata quindi pronunciata una decisione sui motivi di legittimità dell'atto impugnato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: determinazione della Città Metropolitana di Torino recante la modifica non sostanziale di un precedente provvedimento autorizzativo ambientale relativo a un impianto o attività della Società Ing. Vito Rotunno S.r.l.
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 4674 del 14 settembre 2022, avente a oggetto la modifica non sostanziale di un precedente provvedimento riferito alla Società Ing. Vito Rotunno S.r.l., chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse era stato integralmente soddisfatto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
"cessata la materia del contendere"
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti perché l'interesse originariamente leso è stato oggettivamente e integralmente soddisfatto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe quale disposizione processuale applicabile all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita l'incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale originariamente leso risulta oggettivamente e pienamente soddisfatto, determinando il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.
- Quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito sui motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, ove così disposto dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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