Sentenza n. 1522/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del D.R. n. 4733/2024 del 15/07/2024 di approvazione degli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali per il settore concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica (ora gruppo scientifico-disciplinare 10/PEMM-01 – Arti performative, musicali, cinematografiche e mediali, settore scientifico-disciplinare PEMM-01/C – Musicologia e storia della musica) – Codice procedura 5503 (doc. 1); - dei verbali n. 1 (doc. 2), n. 2 (doc. 3) e dei relativi allegati; - della delibera n. 13, del 16.07.2024 del Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, di proposta di chiamata da parte del Dipartimento Beni Culturali e Ambientali (doc. 4), della sua approvazione da parte del CDA, del provvedimento di nomina del Prof. Emilio Sala a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia e della presa in servizio del medesimo quale professore di prima fascia dal 01.08.2024; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, co. 1, lettera e), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione della procedura valutativa e di chiamata del candidato primo classificato a professore di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esito della procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. 240/2010, di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore della musicologia, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente omesso di valutare numerosi incarichi e attività dichiarati nel curriculum ai fini del criterio C, relativo alle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 4 del d.P.R. 117/2000, 24 della l. 240/2010 e 3 della l. 241/1990, del regolamento di Ateneo, degli artt. 10 e 13 del bando, dei criteri stabiliti nella seduta preliminare e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata valorizzazione di incarichi nei collegi di dottorato, commissioni, organi dipartimentali, attività Erasmus, public engagement, conferenze e altre attività di terza missione, sostenendo che la loro corretta valutazione gli avrebbe consentito di raggiungere il punteggio massimo nella categoria C e di colmare il distacco di tre punti dal candidato primo classificato. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta il mancato riconoscimento del punteggio massimo per l'attività di ricerca.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse. Il ricorso principale è stato respinto. Quanto ai collegi di dottorato, il Collegio ha ritenuto plausibile che corsi aventi denominazioni diverse costituissero il medesimo dottorato, in assenza di prova di distinti accreditamenti iniziali, sicché era legittima l'attribuzione di un solo punto. L'attività svolta nelle commissioni per il conferimento del titolo di dottore di ricerca è stata ritenuta diversa e incompatibile con la partecipazione al collegio del dottorato e comunque già valorizzata nell'ambito del criterio relativo alle attività di valutazione in procedure selettive. Gli ulteriori incarichi e attività sono stati ritenuti correttamente valutati, assorbiti in altre voci o legittimamente non valorizzati, in ragione della loro natura consultiva, didattica, istituzionale, della mancata indicazione della durata, della genericità delle allegazioni o della loro riconducibilità ad attività già considerate. Il giudice ha ribadito che le valutazioni delle commissioni concorsuali universitarie costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite da una diversa valutazione giudiziale quando non risultino illogiche, irragionevoli o contrastanti con il bando o con la normativa applicabile. Ha inoltre rilevato che la valutazione dei titoli non deve necessariamente analizzare singolarmente ogni elemento con dettaglio puntuale, purché i titoli siano acquisiti al procedimento e considerati nella valutazione complessiva. Una specifica censura relativa a un incarico presso un centro di ricerca è stata ritenuta comunque inammissibile per difetto di interesse, poiché anche l'eventuale attribuzione di un punto non sarebbe stata sufficiente a colmare il divario di tre punti. Le censure nuove dedotte per la prima volta in memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili e comunque infondate. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per la novità di talune questioni.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Disciplina la chiamata dei professori universitari di prima fascia mediante procedura valutativa.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della procedura selettiva.
art. 4 d.P.R. 117/2000
Richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate nella valutazione comparativa.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'attività amministrativa.
art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.
Individua i criteri per la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio e consente alla commissione di dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi considerando le peculiarità del settore.
art. 13 del bando di procedura valutativa
Riproduce i criteri del regolamento di Ateneo per la valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione.
art. 5 d.lgs. 19/2012
Distingue l'accreditamento iniziale dei corsi di dottorato dall'accreditamento periodico e consente di ritenere unitario il medesimo corso nonostante successive modifiche.
art. 5 d.m. 226/2021
Disciplina l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di dottorato e le modifiche rilevanti ai fini della conferma o revoca del medesimo accreditamento.
art. 134 c.p.a.
Richiamato per delimitare i casi tassativi di giurisdizione di merito, al di fuori dei quali il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali universitarie, le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli, contraddittorie, fondate su travisamento o contrastanti con il bando o con la normativa applicabile; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- La commissione giudicatrice non è tenuta a esaminare e motivare singolarmente ogni titolo con un livello di dettaglio tale da instaurare una comparazione analitica per ciascun elemento, essendo sufficiente che i titoli siano stati acquisiti al procedimento e considerati nell'ambito della valutazione complessiva, purché il risultato non sia illogico o arbitrario.
- Ai fini della valutazione dei titoli, incarichi e attività possono essere ricondotti a una diversa voce o sub-criterio rispetto a quello indicato dal candidato, purché tale ricollocazione sia coerente con il bando, con i criteri predeterminati e con la natura effettiva dell'attività, senza duplicare il riconoscimento del medesimo titolo.
- Quando il candidato deduce l'omessa valutazione di un titolo, deve dimostrare, secondo il principio della prova di resistenza, che l'eventuale attribuzione del punteggio richiesto avrebbe potuto modificare l'esito della procedura; la censura è inammissibile per difetto di interesse se il punteggio conseguibile non è sufficiente a colmare il divario rispetto al candidato primo classificato.
- Un corso di dottorato può essere considerato il medesimo corso, ai fini della valutazione dell'incarico di componente del collegio dei docenti, nonostante successive modifiche della denominazione o della composizione del collegio, quando tali modifiche si collocano nell'ambito del medesimo accreditamento iniziale e non risulti l'esistenza di distinti accreditamenti iniziali.
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