Sentenza del 20/02/2019 n. 873 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Esenzione - Atto di citazione avverso una cartella esattoriale - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 23 della legge n. 689/1981 all’atto di citazione avverso una cartella esattoriale. Pertanto, per tale giudizio il contributo unificato è dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art. 23 della legge n. 689/1981. Tale disposizione riguarda però il giudizio dinanzi al Giudice di Pace avente a oggetto l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione per violazioni amministrative, con decisione sul merito dell’ordinanza. L’atto di citazione contro una cartella esattoriale, invece, è qualificabile come opposizione all’esecuzione e non rientra nell’ambito applicativo della norma. Trattandosi di un’agevolazione fiscale, l’esenzione non può essere estesa per analogia a casi diversi da quello espressamente previsto.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23
L’esenzione dal pagamento del contributo unificato riguarda il giudizio avente a oggetto il ricorso avverso un’ordinanza-ingiunzione per violazioni amministrative.
La norma è stata interpretata restrittivamente, in quanto prevede un’agevolazione fiscale applicabile solo al giudizio tipico di opposizione all’ordinanza-ingiunzione e non estensibile per analogia all’opposizione all’esecuzione relativa a una cartella esattoriale.
Massime di principio
- Le esenzioni dal contributo unificato, in quanto agevolazioni fiscali, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a procedimenti non espressamente contemplati.
- L’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione per violazioni amministrative è distinta dall’opposizione all’esecuzione proposta contro una cartella esattoriale: la diversa qualificazione del giudizio incide sul regime del contributo unificato.
- Per stabilire se il contributo unificato sia dovuto occorre verificare sia l’atto impugnato sia il tipo di azione esercitata, senza basarsi soltanto sulla natura amministrativa della pretesa.
- L’esenzione prevista per il giudizio sul merito dell’ordinanza-ingiunzione non si applica automaticamente alle controversie successive riguardanti la riscossione o l’esecuzione della pretesa.
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