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Adunanza generale

Adunanza generale n. 746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento per l’attuazione delle misure di sostegno economico in favore dei testimoni di giustizia previste dall’articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6”.

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento attuativo delle misure di sostegno economico in favore dei testimoni di giustizia e degli altri protetti, previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento ministeriale, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Commissione centrale, volto a disciplinare le condizioni e le modalità operative delle otto misure di sostegno economico previste dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 6 del 2018. Lo schema consta di undici articoli e disciplina il pagamento di spese non continuative o periodiche, l'assegno periodico, la sistemazione alloggiativa, le spese sanitarie e l'assistenza legale, l'indennizzo forfetario e onnicomprensivo, il mancato guadagno e l'acquisizione di beni al patrimonio dello Stato. La Sezione ha esaminato sia la completezza degli adempimenti procedimentali e della documentazione, sia la coerenza dello schema con la legge primaria, la corretta delimitazione tra misure di sostegno economico e misure di tutela, la disciplina dell'indennizzo, l'acquisizione pro quota di beni immobili, la protezione dei dati personali e le disposizioni abrogative.

Il parere

La Sezione ha sospeso l'espressione del parere, ritenendo necessaria un'interlocuzione istruttoria. Devono essere acquisiti la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la verifica della relazione tecnica prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009; il parere articolato della Commissione centrale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge n. 6 del 2018; e il parere del Garante per la protezione dei dati personali, richiesto dalla disciplina europea e nazionale poiché lo schema prevede modalità di acquisizione e trattamento di dati reddituali e patrimoniali sensibili. La Sezione ha inoltre formulato numerosi rilievi di drafting e ha rimesso all'Amministrazione una complessiva rivalutazione dei profili sostanziali. In particolare, ha chiesto di chiarire la collocazione delle misure straordinarie eventualmente economiche, che appartengono alle misure di tutela previste dall'articolo 5 della legge e non alle misure di sostegno economico dell'articolo 6; di rendere coerente la disciplina dell'indennizzo forfetario con la sua possibile riferibilità ai soli pregiudizi non patrimoniali; di riformulare i presupposti per l'acquisizione pro quota di beni immobili, includendo correttamente coniuge, parte dell'unione civile e convivente di fatto e rendendo concorrenti le condizioni relative alla contitolarità e al titolo di acquisto; e di valutare una rimodulazione dei requisiti relativi a ipoteche, vincoli e irregolarità urbanistiche. Sono stati altresì segnalati rilievi puntuali sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, nonché sul preambolo e sulla sottoscrizione del decreto.

Osservazioni

Adempimenti finanziari

Lo schema non è corredato dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la relazione tecnica non risulta sottoposta alla verifica prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tali adempimenti devono essere acquisiti, anche perché la clausola di neutralità finanziaria opera in termini relativi, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.

Parere della Commissione centrale

Deve essere acquisito il parere articolato della Commissione centrale previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge n. 6 del 2018 e richiamato dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991. Nel preambolo va inoltre espunto l'avverbio "rispettivamente", privo di significato nel contesto.

Preambolo, intestazione e sottoscrizione

Il riferimento al parere del Consiglio di Stato e agli altri pareri deve indicare in modo completo estremi e data. Il richiamo al concerto va espunto dall'intestazione e inserito nel preambolo. La firma del Ministro concertante dovrebbe essere apposta in forma emarginata, preferibilmente con la formula "visto" o equivalente, per evitare la trasformazione formale del decreto ministeriale di concerto in decreto interministeriale.

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Si suggerisce di sostituire l'espressione "le modalità e le condizioni" con "le condizioni e le modalità", per rispettare la priorità logica tra presupposti e regole operative. È inoltre opportuno riordinare le definizioni secondo la sequenza indicata dalla Sezione.

Articolo 2 - Rubrica e soggetti destinatari

La rubrica dovrebbe essere sostituita con "Misure di sostegno economico", poiché i commi 2 e 3 riguardano anche la tipologia delle misure e la competenza. Al comma 1 il riferimento ai testimoni di giustizia deve essere integrato con quello agli altri protetti.

Articolo 2, comma 3 - Misure straordinarie

La previsione di "misure anche straordinarie", eventualmente economiche, appare distonica rispetto all'oggetto del regolamento, limitato all'attuazione dell'articolo 6 della legge n. 6 del 2018. Le misure straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), appartengono alle misure di tutela, pur potendo avere contenuto economico, e sono soggette a diversa competenza e finalità. L'Amministrazione deve valutare se disciplinarle nello stesso regolamento o conservarle in un distinto corpo regolamentare, correggendo comunque la formulazione e chiarendo i presupposti e il massimale annuo.

Articolo 3 - Spese non continuative o periodiche

Deve essere reinserito l'avverbio "esclusivamente", presente nella norma primaria, in quanto delimita in senso restrittivo le spese ammissibili.

Articolo 4 - Assegno periodico

Al comma 1 è preferibile anteporre la disciplina dell'organo competente e dei presupposti dell'erogazione a quella relativa al quantum dell'assegno. La competenza della Commissione centrale dovrebbe riguardare criteri di dettaglio o la specificazione dei criteri generali già definiti dal regolamento, eventualmente mediante coefficienti. La clausola di salvezza dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge dovrebbe essere collocata all'inizio del comma 1.

Articolo 4, comma 2, lettera b) - Perdite rilevanti per l'assegno

La formula relativa alle "eventuali perdite subite a causa della testimonianza resa" dovrebbe essere sostituita con quella della norma primaria, riferita alle "perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni".

Articolo 4, comma 4 - Autorità competente

Il riferimento plurale alle "Autorità giudiziarie" è poco chiaro. Dovrebbe essere utilizzato il singolare, in minuscolo, e chiarito se il riferimento sia al Procuratore della Repubblica che ha proposto le misure di protezione.

Articolo 5 - Sistemazione alloggiativa

Deve essere chiarito se la consultazione per la scelta dell'alloggio riguardi soltanto il testimone di giustizia o anche gli altri protetti, che il comma 2 abilita a formulare la relativa istanza.

Articolo 6 - Spese sanitarie

Il riferimento alle finalità dell'articolo 2, comma 1, appare non pertinente, poiché tali finalità riguardano le condizioni economiche e non sembrano giustificare il ricorso alle strutture sanitarie diverse da quelle del Servizio sanitario nazionale. Se mantenuto, il riferimento deve essere redatto per esteso e con la corretta punteggiatura.

Articolo 6, comma 2 - Assistenza legale agli altri protetti

L'estensione dell'assistenza legale agli altri protetti non è prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge, che si riferisce ai soli testimoni di giustizia, ma è già contenuta nell'articolo 8, comma 11, del d.m. n. 161 del 2004. La Sezione osserva inoltre che gli altri protetti che collaborino o rendano dichiarazioni rilevanti in sede penale potrebbero assumere direttamente la qualità di testimoni di giustizia secondo la definizione legislativa.

Articolo 6, comma 3 - Uso delle maiuscole

La parola "Giudice" deve essere scritta con la minuscola.

Articolo 7 - Indennizzo forfetario e onnicomprensivo

La previsione primaria dell'indennizzo, riferito al pregiudizio subito a causa della testimonianza, può essere interpretata nel senso che riguardi soltanto i pregiudizi non patrimoniali, essendo il mancato guadagno destinato a compensare il danno patrimoniale. Il testo deve essere reso coerente con tale impostazione, eliminando o correggendo i riferimenti alla condizione economica equivalente, alle condizioni economiche pregresse e alle provvidenze già concesse, se incompatibili con un indennizzo non patrimoniale.

Articolo 7, comma 3 - Redazione e criteri

Si suggerisce di usare sempre il singolare "nucleo familiare", di espungere "anche" o sostituirlo con "tra l'altro", di correggere "affetti" in "affette" e di sostituire "apposite intese" con "appositi accordi", in coerenza con l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Articolo 8 - Mancato guadagno

È opportuno sostituire "atti dannosi" con "eventi dannosi" o "lesivi", in coerenza con la legge n. 44 del 1999, ed espungere l'inciso "dal testimone di giustizia", già assorbito dal riferimento agli interessati e potenzialmente escludente gli altri protetti.

Articolo 8, comma 5 - Trattamento di dati personali

Poiché la disposizione disciplina, sia pure genericamente, modalità di acquisizione e trattamento di dati reddituali e patrimoniali sensibili, è necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali prima della conclusione dell'iter regolamentare.

Articolo 9, comma 8 - Delibera generale della Commissione centrale

Non è chiara la natura della "delibera di carattere generale" cui è affidata la definizione delle modalità di verifica dell'impossibilità di vendita del bene sul libero mercato. La qualificazione come atto generale può porre profili propriamente regolamentari e non è coerente con l'affermazione secondo cui non sarebbero previsti atti successivi attuativi.

Articolo 9, comma 3 - Acquisizione pro quota di immobili

Le condizioni relative alla contitolarità al momento dell'ammissione al programma e all'assenza di acquisti mortis causa o per liberalità devono essere formulate come concorrenti. Devono inoltre essere inclusi, tra i danti causa delle liberalità, il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto. La Sezione propone una riformulazione coerente con tali requisiti.

Articolo 9, comma 4 - Requisiti degli immobili

I requisiti relativi all'assenza di ipoteche, vincoli e irregolarità urbanistiche appaiono eccessivamente restrittivi. Deve essere valutata la possibilità di acquisire immobili gravati da ipoteca, tenendo conto dell'accollo nella determinazione dell'equivalente in denaro, nonché di consentire l'attivazione degli ordinari strumenti di regolarizzazione o sanatoria urbanistica.

Articolo 10 - Abrogazioni

Le abrogazioni del d.m. n. 161 del 2004 devono essere riconsiderate: la misura straordinaria eventualmente economica di cui all'articolo 8, comma 4, lettera k), dovrebbe essere coordinata con la scelta relativa all'articolo 2, comma 3; l'articolo 8, comma 5, lettera b), riguarda le autonome misure di reinserimento sociale e lavorativo; l'abrogazione integrale dell'articolo 12 non appare adeguatamente calibrata.

Norme richiamate

  • articolo 6, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 6

    misure di sostegno economico

    Costituisce la base primaria delle otto misure di sostegno economico rivolte ai testimoni di giustizia e agli altri protetti.

  • articolo 26, legge 11 gennaio 2018, n. 6

    uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

    Demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione della legge e prevede specifici adempimenti procedimentali, tra cui il parere dell'Agenzia delle entrate per le misure di sostegno economico.

  • articolo 5, comma 1, lettera h), legge 11 gennaio 2018, n. 6

    misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie

    Riguarda misure di tutela, distinte dalle misure di sostegno economico dell'articolo 6, anche quando abbiano contenuto economico.

  • articolo 7, legge 11 gennaio 2018, n. 6

    reinserimento sociale e lavorativo

    Prevede misure autonome rispetto a quelle di tutela e di sostegno economico, rilevanti ai fini del coordinamento delle abrogazioni.

  • articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400

    È la base normativa per l'adozione del regolamento ministeriale.

  • articolo 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196

    Impone la verifica della relazione tecnica e gli adempimenti finanziari, inclusa la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, necessari per l'esame dello schema.

  • articolo 10, comma 2, decreto-legge n. 8 del 1991

    Individua il parere della Commissione centrale richiamato dal preambolo e necessario per l'iter regolamentare.

  • articolo 6, comma 1, lettere c) e comma 3, d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169

    Esclude l'obbligo di AIR per disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

  • articolo 14, comma 5, lettera b), legge 28 novembre 2005, n. 246

    Concorre a fondare l'esclusione dell'analisi preventiva di impatto della regolamentazione.

  • articolo 27, legge 11 gennaio 2018, n. 6

    ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione

    Prevede la relazione semestrale del Ministro alle Camere, utile alla verifica dell'efficacia e delle modalità di applicazione delle misure.

  • articolo 36, regio decreto 21 aprile 1942, n. 444

    È richiamato per il visto e l'autorizzazione della relazione al Ministro.

  • articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Giustifica la preferenza terminologica per "appositi accordi" in luogo di "apposite intese".

  • articolo 8, comma 11, d.m. n. 161 del 2004

    Prevede già l'assistenza legale in favore dei familiari e delle altre persone protette che abbiano reso dichiarazioni o tenuto condotte di collaborazione.

  • articolo 6, comma 1, lettera f), legge 11 gennaio 2018, n. 6

    indennizzo forfetario e onnicomprensivo

    La Sezione ritiene più plausibile interpretare l'indennizzo come riferito ai pregiudizi non patrimoniali, anche in ragione della distinta misura per il mancato guadagno.

  • articolo 6, comma 1, lettera g), legge 11 gennaio 2018, n. 6

    Prevede l'elargizione per il mancato guadagno, coordinata con la disciplina della legge n. 44 del 1999 sul ristoro del danno patrimoniale.

  • articolo 1, comma 1, legge n. 44 del 1999

    ristoro del danno patrimoniale

    Conferma la natura patrimoniale dell'elargizione destinata a compensare il mancato guadagno.

  • articolo 36, paragrafo 4, Regolamento (UE) 2016/679

    gli Stati membri consult[i]no l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo ... o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento

    Impone la consultazione dell'autorità di controllo durante l'elaborazione di una misura regolamentare che disciplini trattamenti di dati personali.

  • articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    la legge o il regolamento in corso di adozione disciplin[i] espressamente le modalità del trattamento

    Attribuisce al Garante il compito di rendere il parere quando la legge o il regolamento disciplina espressamente operazioni di trattamento di dati personali.

  • articolo 1, commi 20 e 36, legge n. 76 del 2016

    Rileva per includere, tra i soggetti da considerare negli atti di liberalità, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di adozione di un regolamento ministeriale con possibili effetti finanziari, la verifica della relazione tecnica e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato costituiscono adempimenti non eludibili, anche quando il testo contenga una clausola di neutralità finanziaria; tale clausola non esonera dalla verifica della coerenza delle misure con le coperture e con gli stanziamenti disponibili.
  • Un regolamento attuativo deve mantenere una rigorosa corrispondenza con l'ambito materiale della norma primaria delegante: le misure di tutela, anche se eventualmente economiche, non possono essere confuse con le misure di sostegno economico quando la fonte primaria le disciplina con finalità, presupposti, competenze e modalità differenti.
  • Quando uno schema regolamentare disciplina modalità di acquisizione o trattamento di dati personali, anche mediante formule generiche riferite alla riservatezza e alla sicurezza, deve essere acquisito il parere preventivo dell'autorità di controllo nei casi previsti dall'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  • Nell'interpretazione di una misura indennitaria forfetaria e onnicomprensiva, la presenza di un distinto beneficio legislativo destinato al ristoro del danno patrimoniale può orientare verso la riferibilità della prima ai pregiudizi non patrimoniali; la disciplina regolamentare deve essere coerente con tale delimitazione funzionale.
  • Le condizioni per l'acquisizione al patrimonio pubblico di quote immobiliari devono essere formulate in modo coerente con la finalità antielusiva perseguita dalla fonte primaria: i requisiti relativi alla contitolarità e al titolo di acquisto, ove previsti come concorrenti, non possono essere interpretati come alternativi o come riferiti soltanto a una delle due circostanze.
  • I pareri e i concerti prescritti dalla legge per l'adozione di un regolamento devono risultare documentalmente acquisiti e correttamente collocati nel preambolo, mentre il concerto, in quanto adempimento procedimentale, non deve essere confuso con la natura formale del provvedimento.

Regolamento sulle misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto ministeriale predisposto dal Ministero dell'interno per dare attuazione all'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Il parere è interlocutorio: l'espressione del parere è stata sospesa in attesa dell'integrazione dell'istruttoria e della revisione di numerosi profili sostanziali e redazionali.

Oggetto e struttura dello schema

La legge n. 6 del 2018 distingue tra misure di tutela, misure di sostegno economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo. L'articolo 26 demanda a uno o più regolamenti ministeriali, adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione centrale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'attuazione della disciplina.

Lo schema si compone di undici articoli. Gli articoli da 3 a 9 disciplinano le otto misure di sostegno economico: spese non continuative o periodiche, assegno periodico, sistemazione alloggiativa, spese sanitarie e assistenza legale, indennizzo forfetario e onnicomprensivo, mancato guadagno e acquisizione di beni al patrimonio dello Stato. L'articolo 10 contiene disposizioni finali e transitorie, mentre l'articolo 11 prevede la clausola di neutralità finanziaria.

Adempimenti istruttori mancanti

La documentazione trasmessa non contiene la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la relazione tecnica non risulta sottoposta alla verifica prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. La Sezione considera tali adempimenti non eludibili, soprattutto perché la neutralità finanziaria prevista dallo schema non è assoluta, ma opera nei limiti degli stanziamenti legislativi e richiede una verifica delle coperture.

Manca inoltre il parere articolato della Commissione centrale, benché il preambolo richiami delibere adottate in momenti diversi. Anche tale acquisizione è necessaria poiché espressamente prevista dalla fonte primaria.

È invece documentato il concerto del Ministro della giustizia e risulta acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate, sebbene quest'ultimo sia privo di data e protocollo. L'AIR non è richiesta, poiché le disposizioni incidono direttamente su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Sezione ricorda, tuttavia, che l'efficacia delle misure dovrà essere monitorata attraverso la relazione semestrale del Ministro alle Camere prevista dall'articolo 27 della legge n. 6 del 2018.

Protezione dei dati personali

L'articolo 8, comma 5, prevede l'acquisizione di dati reddituali e patrimoniali tramite la Segreteria di Sicurezza NATO-UE/S presso l'Agenzia delle entrate, secondo modalità dirette a garantire riservatezza e sicurezza.

La Sezione rileva che non è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il parere è necessario ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 154, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 196 del 2003, poiché lo schema disciplina, seppure in termini generici, modalità di acquisizione e trattamento di dati personali sensibili. Anche tale adempimento deve essere completato prima della conclusione dell'esame.

Misure straordinarie e delimitazione dell'oggetto regolamentare

La Sezione considera problematica l'inclusione, nell'articolo 2, comma 3, delle "misure anche straordinarie" eventualmente economiche. Le misure straordinarie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 6 del 2018 appartengono infatti alle misure di tutela, finalizzate all'incolumità delle persone e alla sicurezza dei beni, mentre il regolamento in esame attua l'articolo 6, relativo al sostegno economico volto a conservare una condizione economica equivalente a quella preesistente.

La distinzione rileva anche sul piano delle competenze: le misure di tutela sono erogate secondo le direttive del Capo della polizia, mentre le misure di sostegno sono deliberate dalla Commissione centrale e attuate dal Servizio centrale di protezione. L'Amministrazione deve decidere se riunire in un unico testo le discipline regolamentari relative alle due categorie oppure mantenere distinti i corpi normativi, eliminando in ogni caso l'attuale distonia.

Indennizzo forfetario e onnicomprensivo

L'articolo 7 attua l'indennizzo previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge n. 6 del 2018. La Sezione individua due possibili letture: una riferita ai soli pregiudizi non patrimoniali e una estesa anche ai pregiudizi patrimoniali.

La prima interpretazione è ritenuta più plausibile, poiché la legge prevede separatamente il beneficio per il mancato guadagno, espressamente collegato al ristoro del danno patrimoniale dalla legge n. 44 del 1999. Anche la struttura dello schema sembra muovere dalla natura non patrimoniale dell'indennizzo, collegandolo alla rinuncia a chiedere autonomamente danni biologici ed esistenziali.

Il testo deve però essere reso coerente: il riferimento alla condizione economica equivalente a quella preesistente e ai criteri costituiti dalle condizioni economiche pregresse e dalle provvidenze già concesse appare compatibile soprattutto con un ristoro patrimoniale. L'Amministrazione deve quindi eliminare tali riferimenti o ridefinire complessivamente la funzione dell'indennizzo.

Acquisizione di beni immobili

La disciplina dell'articolo 9 presenta due gruppi di criticità.

Per l'acquisizione di quote immobiliari, la Sezione rileva che devono concorrere sia la sussistenza della contitolarità al momento dell'ammissione al programma di protezione, sia l'assenza di acquisti mortis causa o per liberalità. Il testo deve inoltre includere, accanto a parenti e affini, il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto. Viene proposta una specifica riformulazione del comma 3.

Quanto ai requisiti degli immobili, l'assenza assoluta di ipoteche, vincoli e irregolarità urbanistiche appare eccessivamente restrittiva. La Sezione suggerisce di valutare la possibilità di considerare le ipoteche connesse a mutui attraverso l'accollo o lo scomputo nella determinazione del valore e di non escludere automaticamente gli immobili suscettibili di regolarizzazione o sanatoria urbanistica.

Resta inoltre da chiarire la natura della delibera generale della Commissione centrale prevista dal comma 8 per definire le modalità di verifica dell'impossibilità di vendita del bene sul libero mercato.

Rilievi di drafting e coordinamento normativo

La Sezione formula numerosi rilievi formali. Nel preambolo devono essere indicati con precisione gli estremi e le date dei pareri e il concerto deve essere collocato nel preambolo, non nell'intestazione. Gli articoli 1 e 2 devono essere riorganizzati secondo una sequenza logica più chiara.

Per l'articolo 3 deve essere reinserito l'avverbio "esclusivamente" previsto dalla legge. L'articolo 4 richiede un riordino dei periodi, la precisazione del ruolo della Commissione centrale e la sostituzione del riferimento alle perdite causate dalla testimonianza con quello alle perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. Devono essere chiariti i destinatari della consultazione per la scelta dell'alloggio prevista dall'articolo 5.

L'articolo 6 deve essere coordinato con la norma primaria sulle spese sanitarie e deve essere verificata la legittimità dell'estensione dell'assistenza legale agli altri protetti. L'articolo 8 richiede correzioni terminologiche sul mancato guadagno e l'articolo 10 deve essere riconsiderato nelle abrogazioni del d.m. n. 161 del 2004, distinguendo le misure straordinarie da quelle di reinserimento sociale e lavorativo.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato non ha espresso il parere definitivo. L'esame è sospeso fino all'acquisizione della documentazione finanziaria, del parere della Commissione centrale e del parere del Garante privacy. Parallelamente, il Ministero dovrà rivalutare la delimitazione tra misure di tutela e misure di sostegno economico, la disciplina dell'indennizzo forfetario, i presupposti dell'acquisizione pro quota degli immobili e i requisiti relativi alla loro libertà e regolarità, oltre a recepire i rilievi di drafting e coordinamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoProtezione dei dati personali
RamiFonti e atti normativiProcedimento amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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