Cassazione Penale, Sentenza n. 4525/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, confermando la condanna in abbreviato per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di pagamento (unificati per continuazione) e ritenendo la recidiva reiterata, aveva riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. (nesso teleologico tra furto e successivo utilizzo della carta), rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) errata qualificazione del luogo come "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen., prospettando che il fatto fosse avvenuto in un luogo di lavoro aperto e non riservato; (2) carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62-bis cod. pen.); (3) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico per mancata consapevolezza, da parte dell'imputato, della presenza della carta e del PIN nel portafogli sottratto. È stato poi depositato tardivamente un motivo nuovo sulla presunta carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato richiamando la giurisprudenza secondo cui possono rientrare nella nozione di privata dimora anche parti di luoghi di lavoro (spogliatoi, retrobottega, ecc.) ove si svolgano atti della vita privata e sia precluso l'accesso a terzi; ha osservato che la Corte d'Appello aveva motivato il giudizio senza travisamento della prova. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e manifestamente infondato perché la difesa non aveva dedotto argomentazioni specifiche contro la motivazione dell'appello, e la Corte territoriale aveva adeguatamente esercitato il potere discrezionale rifiutando le attenuanti per la gravità e i numerosi precedenti. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui il nesso teleologico ha natura soggettiva e può essere integrato anche dal dolo eventuale; in sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione di fatto sulla prova. Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile perché non riconducibile ai motivi principali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La nozione di "privata dimora" può estendersi a parti di luoghi di lavoro (es. spogliatoi) ove si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi; non richiede la chiusura fisica a chiave.
art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen.
La circostanza aggravante del nesso teleologico ha natura soggettiva e si fonda sulla consapevole accettazione della commissione di un altro reato; è compatibile con il dolo indiretto (evento eventuale o alternativo).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne per verificare la persistenza di un'inclinazione al delitto; tuttavia spetta al difensore allegare elementi specifici per ottenere il riconoscimento.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti e le modalità della loro valutazione; la mancata concessione è esercizio di discrezionalità tecnica del giudice di merito se motivata e non contrastata con censure specifiche.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limiti procedurali alla riformulazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso va presentato nei limiti stabiliti dall'articolo e il deposito di nuovi motivi è soggetto a restrizioni di collegamento con i motivi principali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione di un luogo come "privata dimora" non dipende esclusivamente dalla chiusura a chiave: aree di lavoro quali spogliatoi o locali riservati possono essere considerate private dimore se vi si compiono atti della vita privata in modo riservato e l'accesso è precluso a terzi.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche il difensore deve allegare e documentare elementi concreti; la mera enunciazione è insufficiente e la valutazione rimane in gran parte discrezionale al giudice di merito.
- L'aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2) ha carattere soggettivo e può essere integrata anche quando il collegamento tra i reati derivi da dolo eventuale: in Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- I motivi nuovi depositati in cassazione sono ammissibili solo se costituiscono sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali e sono strettamente riconducibili ai capi già dedotti; non è consentito ampliare il petitum o introdurre censure nuove non tempestivamente proposte.
- Le impugnazioni generiche, prive di specifiche deduzioni sul punto o che non confrontano direttamente la motivazione della Corte territoriale, sono destinate al rigetto.
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