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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48275/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello, ma i motivi di gravame risultavano generici e privi di specificità rispetto al contenuto motivazionale del provvedimento impugnato. In particolare non venivano indicate contestazioni concrete alle argomentazioni del giudice di primo grado né alternative ricostruzioni dei fatti; con un secondo motivo si chiedeva implicitamente una rivalutazione ex novo del compendio probatorio, richiesta inammissibile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta genericità dei motivi, ritenendo che l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione opera anche in appello e che le censure proposte non hanno contestato efficacemente le motivazioni del primo giudice. Per effetto dell'inammissibilità è stato dato effetto di giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23 comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione; la Corte si è avvalsa della procedura prevista per l'esame scritto degli atti

  • Principio giurisprudenziale del "favor impugnationis"

    Pur sussistendo il favor impugnationis, la Corte afferma che permane l'obbligo di specificità dei motivi: l'impugnazione generica è inammissibile se non si confronta concretamente con le ragioni della decisione impugnata

Massime di principio

  • La Corte richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e direttamente collegati alle argomentazioni della decisione impugnata; censure vaghe o generiche possono determinare l'inammissibilità
  • Non è consentita in Cassazione una rivalutazione globale e di merito del compendio probatorio: chi impugna deve indicare punti di diritto o vizi logico-giuridici specifici nella motivazione del primo giudice
  • L'adozione di procedure scritte (ex art. 23 co. 8 D.L. 137/2020) non elimina l'esigenza di motivazione puntuale dell'impugnazione
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente la fondatezza e la completezza dei motivi prima di proporre impugnazioni
  • Quando si contesta una decisione penale, è utile indicare espressamente quali elementi probatori o passaggi logici si ritengono erronei e spiegare come avrebbero potuto mutare il convincimento del giudice

Testo integrale

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