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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16529/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Deutsche Bank aveva ottenuto decreto ingiuntivo verso Rocco Idrontino per Euro 12.000, somma erogata a titolo di finanziamento ad un acquirente (Imerio Carrara) per l'acquisto di un'autovettura fornita da Idrontino; Carrara aveva poi denunciato di non aver mai sottoscritto il contratto. L'accordo di convenzionamento (art. 7) prevedeva la responsabilità del fornitore in caso di documentazione irregolare. Idrontino propose opposizione, il Tribunale rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo; in appello l'opponente lamentò (1) il rigetto della richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., (2) la mancata ammissione dei mezzi di prova e la mancata ammissione della chiamata in causa di Carrara (art. 269 c.p.c.), (3) l'omessa specificazione della decisività delle prove, e (4) la nullità della clausola 7 dell'accordo di convenzionamento. La Corte d'appello respinse l'appello. Con ricorso per cassazione Idrontino dedusse i medesimi profili di censura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'art. 183 c.p.c. e all'art. 269 c.p.c., confermando che il giudice non è obbligato ad assegnare termini per lo svolgimento di attività istruttorie quando ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e che, qualora si censuri in appello la decisione del primo grado per mancata determinazione del thema decidendum, l'appellante deve specificare quale sarebbe stato il thema e quali prove avrebbe dedotto perché il giudice d'appello sia tenuto a rimettere le parti in termini. Sulla chiamata in causa, la Corte ha ricordato che fuori dai casi di litisconsorzio necessario la fissazione di nuova udienza è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado e difficilmente sindacabile in appello. Quanto alle richieste istruttorie, la Corte ha rilevato la genericità delle doglianze d'appello: l'appellante non ha argomentato perché le prove richieste avrebbero potuto determinare la riforma della sentenza. La censura sulla nullità della clausola contrattuale è stata dichiarata inammissibile/nuova per la cassazione, essendo fondata su elementi non dedotti compiutamente nel giudizio di merito. Sono state condannate le spese di lite a carico del ricorrente (Euro 3.200,00 più accessori) e dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 183 (termini per attività istruttorie)

    Il giudice non è obbligato a concedere i termini ex art. 183 c.p.c. quando ritiene la causa già sufficientemente istruita; se si censura che il primo grado ha deciso prima della definizione del thema decidendum, l'appellante deve indicare specificamente quale sarebbe stato il thema e quali prove sarebbero state dedotte

  • Codice di procedura civile, art. 269 (chiamata in causa del terzo)

    La richiesta di chiamata in causa del terzo va formulata nel modo dovuto; fuori dai casi di litisconsorzio necessario la fissazione di nuova udienza per la citazione del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado e la sua mancata fissazione è difficilmente sindacabile in appello

  • Codice di procedura civile, art. 107

    Richiamato nel contesto delle valutazioni sulla estensione del processo a terzi; la Corte distingue le ipotesi di chiamata ex art. 269 da altre fattispecie di estensione

  • Codice di procedura civile, art. 187

    Riferimento alla possibilità del giudice di rimettere la causa in decisione quando non ritenga necessaria l'assunzione di mezzi di prova

  • Codice di procedura civile, art. 180

    Richiamata per la menzione dell'udienza di prima comparizione nella quale può operare la rimessione in decisione secondo le disposizioni attuative

  • Disposizioni attuative c.p.c., art. 80-bis

    Permette di rimettere la causa in decisione anche all'udienza di prima comparizione; usato per argomentare che la mancata concessione di termini non costituisce automatica compressione del diritto di difesa

  • Codice di procedura civile, art. 342, comma 1 (forma e contenuto dell'atto d'appello)

    Per essere efficace, l'atto d'appello deve contenere una parte argomentativa che contrapponga, con espressa e motivata censura, la motivazione della sentenza impugnata; le doglianze generiche non travolgono il capo di sentenza

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5 (motivi di cassazione)

    Richiamato quale parametro per censurare omesso esame di fatto decisivo e motivazione illogica o contraddittoria; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero sufficientemente specifiche o fondate

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 (contributo unificato)

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Clausola contrattuale, art. 7 dell'accordo di convenzionamento

    Contestata dal ricorrente come nulla o inefficace; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente dedotta nel giudizio di merito e dunque inammissibile/nuova in sede di cassazione salvo che emergesse dagli atti

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado non concede termini ex art. 183 c.p.c., l'appellante deve specificare in appello quale sarebbe stato il tema su cui il primo grado non si è pronunciato (thema decidendum/thema pro iudice) e quali prove avrebbe chiesto: solo così il giudice d'appello è tenuto a rimettere le parti in termini
  • Le richieste generiche di ammissione di mezzi di prova in appello non sono sufficienti: è necessario indicare in modo specifico la rilevanza e la decisività delle prove richieste e spiegare come avrebbero potuto modificare l'esito del giudizio
  • La chiamata in causa di un terzo (art. 269 c.p.c.) deve essere chiesta e motivata tempestivamente; fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario la fissazione di una nuova udienza è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado e la sua mancata fissazione è difficilmente censurabile in sede di appello
  • In cassazione non è possibile introdurre nuove questioni di fatto o dedurre per la prima volta elementi che richiedano accertamenti istruttori: le nullità o questioni rilevabili d'ufficio possono essere prospettate se emergono dagli atti del processo o sono questioni di diritto pacificamente valutabili senza nuovi accertamenti
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più ragioni autonome, il ricorrente deve censurare specificamente almeno una delle rationes decidendi; assenze di specificità nell'impugnazione portano all'inammissibilità o al rigetto
  • In ogni fase processuale chi contesta l'esito deve articolare argomentazioni circostanziate e confrontarsi con la motivazione avversa: la mera affermazione di necessità di prove o di illegittimità contrattuale senza collegamento alla motivazione impugnata è insufficiente

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