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Sentenza

Sentenza n. 822/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza definitiva n. 285/2025 del Tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro avente ad oggetto il risarcimento del danno economico - retributivo pari ad € 8.224,77 oltre una quota di T.F.R. pari ad € 609,24, oltre interessi legali e rivalutazione, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per un importo totale di € 9.763,21.

Giustizia amministrativa202504374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva n. 285/2025 del Tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza definitiva n. 285/2025, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Pavia aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.224,77, oltre a euro 609,24 per TFR, interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, nonché alla valutazione di determinati periodi lavorativi ai fini dell'attribuzione dei punteggi dipendenti dal servizio effettivamente prestato. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero l'11 giugno 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento e ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, quantificando il dovuto complessivo in euro 9.763,21, oltre alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la pretesa era documentata, fondata su un titolo passato in giudicato e non contestata dall'amministrazione debitrice. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché la maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i parametri legali e la decorrenza stabilita nella sentenza da eseguire. Il giudice ha precisato che la quantificazione proposta dalla creditrice non vincola l'amministrazione, se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla disciplina legale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e impartire le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto verificato nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione obbligata non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando la pretesa esecutiva è documentata, deriva da un titolo giudiziale passato in giudicato e non è contestata dall'amministrazione costituita, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un termine per adempiere.
  • La quantificazione delle somme dovute effettuata dal creditore non vincola l'amministrazione in sede di esecuzione: il pagamento deve essere determinato sulla base del titolo giudiziale, dei parametri legali e della decorrenza ivi stabilita per interessi e rivalutazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, l'amministrazione deve corrispondere anche la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria quando ciò sia previsto dal titolo giudiziale, salvo la verifica dei relativi conteggi secondo i parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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