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Sentenza

Sentenza n. 4136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202504695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. V, n. 458 del 10 gennaio 2025, che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento della concessione di una prestazione integrativa della CIGS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva impugnato il provvedimento dell'INPS che aveva annullato la precedente deliberazione di accoglimento della domanda di prestazione integrativa della CIGS per il periodo 3 luglio 2017-23 settembre 2017, nonché il decreto interministeriale e le circolari INPS nella parte in cui qualificavano come decadenziale il termine per la presentazione delle domande al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e aeroportuale. In appello ha dedotto sette motivi. Ha sostenuto, anzitutto, che le diverse istanze relative al periodo 3 luglio 2017-2 luglio 2019 costituissero una richiesta unitaria e che il termine di cui all'art. 7, comma 8, del d.m. n. 95269/2016 non fosse decadenziale, in mancanza di una specifica base legislativa e alla luce delle esigenze di flessibilità del settore. Ha inoltre denunciato travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, omessa istruttoria, motivazione illogica e contraddittoria, violazione della buona fede, illegittimità del decreto interministeriale per difetto di copertura normativa, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e violazione degli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 per il mancato coinvolgimento delle parti sociali. In particolare, l'impresa contestava che il termine dovesse decorrere autonomamente da ciascun decreto ministeriale di concessione della CIGS e sosteneva che una domanda riferita a un decreto successivo potesse coprire anche il periodo già interessato da un precedente decreto.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 7, comma 8, ultimo periodo, del d.m. n. 95269/2016 abbia natura decadenziale. Tale qualificazione è confermata sia dal tenore letterale della disposizione sia dagli interventi legislativi successivi che hanno differito i termini di decadenza durante l'emergenza pandemica. Il Collegio ha inoltre affermato che un termine decadenziale può essere introdotto da una fonte secondaria quando questa sia autorizzata dalla fonte primaria a disciplinare il procedimento e la perentorietà sia desumibile dalla funzione del termine. Il dies a quo decorre da ciascun singolo decreto ministeriale di concessione della CIGS, compresi i decreti relativi a proroghe, poiché ogni decreto costituisce un autonomo provvedimento concessorio e richiede una distinta domanda di accesso al Fondo, limitata al periodo concesso. Le domande dell'impresa relative al periodo 3 luglio 2017-23 settembre 2017 sono state quindi ritenute tardive. È stata esclusa la natura unitaria delle domande, poiché il decreto n. 101425/2018 aveva concesso la CIGS soltanto per il periodo 24 settembre 2017-31 dicembre 2018, mentre il periodo precedente era già stato oggetto del distinto decreto n. 100279/2017. Il decreto interministeriale è stato ritenuto legittimo, in quanto adottato ai sensi dell'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015, norma speciale rispetto all'art. 26 dello stesso decreto legislativo, senza necessità di applicare il procedimento previsto per l'istituzione o la modifica dei fondi bilaterali. La previsione del termine decadenziale è stata ritenuta coerente con l'esigenza di celere definizione delle domande e di corretta gestione delle risorse del Fondo, soggetto all'obbligo di bilancio in pareggio. Respinti anche i motivi relativi al mancato coinvolgimento delle parti sociali, poiché il decreto impugnato costituiva un'operazione di armonizzazione della disciplina già esistente e non una modifica dell'impianto regolamentare o delle aliquote. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri in favore di ciascuna parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, d.m. 7 aprile 2016, n. 95269

    le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 punti 2) e 3) sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso

    Il termine di sessanta giorni è decadenziale e decorre da ciascun singolo decreto ministeriale di concessione della CIGS, compresi i provvedimenti di proroga; ogni decreto consente una distinta domanda al Fondo, limitata al periodo oggetto della concessione.

  • art. 40, comma 1-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    i termini di decadenza di cui all’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021

    Il riferimento legislativo ai termini di decadenza conferma la natura decadenziale del termine previsto dal decreto ministeriale.

  • art. 9, comma 5, d.l. n. 198/2022

    La disposizione, insieme all’art. 40, comma 1-bis, del d.l. n. 73/2021, ha previsto il differimento legislativo del termine, presupponendone la natura decadenziale.

  • art. 35 d.lgs. n. 148/2015

    L'obbligo di bilancio in pareggio dei Fondi e il divieto di erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria giustificano l'esigenza di una definizione celere delle domande.

  • art. 40, comma 9, d.lgs. n. 148/2015

    la disciplina del Fondo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 è adeguata alle disposizioni del presente decreto legislativo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali

    La disposizione attribuisce ai Ministri competenti il potere di adeguare con decreto interministeriale la disciplina del Fondo già istituito, costituendo norma speciale rispetto alla disciplina generale dei fondi bilaterali.

  • art. 26 d.lgs. n. 148/2015

    Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo

    La disciplina riguarda l'istituzione dei fondi o le modifiche ai relativi atti istitutivi; non si applica al decreto di mero adeguamento del Fondo già istituito ai sensi dell'art. 40, comma 9.

  • art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015

    Costituisce il riferimento normativo del trattamento di CIGS concesso per il periodo 3 luglio 2017-23 settembre 2017.

  • art. 42 d.lgs. n. 148/2015

    Costituisce il riferimento normativo della distinta domanda di prosecuzione del trattamento di CIGS relativa al periodo 24 settembre 2017-31 dicembre 2018.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive.

Massime di principio

  • Il termine previsto da una norma secondaria per la presentazione di una domanda diretta a ottenere una prestazione economica può avere natura decadenziale quando la fonte primaria autorizzi la disciplina regolamentare del procedimento e la perentorietà risulti dalla funzione del termine, anche se non sia espressamente stabilita dalla norma primaria.
  • Quando la prestazione integrativa è subordinata all'adozione di un decreto ministeriale di concessione della CIGS, il termine decadenziale per presentare la domanda al Fondo decorre autonomamente da ciascun decreto concessorio, compresi i decreti di proroga, e non dalla domanda originaria di CIGS.
  • In caso di autorizzazione frazionata della CIGS, ciascun decreto ministeriale legittima una distinta domanda di accesso al Fondo di solidarietà, limitata al periodo effettivamente concesso; una domanda riferita a un decreto successivo non può estendersi automaticamente a periodi già coperti da un precedente decreto.
  • La previsione di un termine decadenziale per l'accesso a prestazioni erogate da un Fondo soggetto a obbligo di bilancio in pareggio è coerente con le esigenze di celerità della gestione e di corretta programmazione delle risorse pubbliche.
  • L'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015 costituisce disciplina speciale per l'adeguamento del Fondo già istituito per il settore del trasporto aereo e consente l'adozione del decreto interministeriale di adeguamento senza applicare il procedimento previsto dall'art. 26 per l'istituzione o la modifica dei fondi bilaterali.
  • Il decreto interministeriale adottato per armonizzare la disciplina preesistente di un Fondo con il d.lgs. n. 148/2015 non viola il procedimento normativo per il solo fatto di non coinvolgere le parti sociali secondo le modalità previste per modifiche sostanziali alla disciplina delle prestazioni o delle aliquote.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAutotutelaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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