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Sentenza

Sentenza del 31/08/2022 n. 25614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento (Docfa 2016) per la rettifica della rendita: l'Amministrazione sosteneva che le torri di sostegno degli aerogeneratori (con relative fondazioni) dovessero essere considerate "costruzioni" e quindi incluse nella stima diretta della centrale eolica ai fini catastali, conformemente alle circolari e al D.M. n. 28/1998. La questione centrale è se le torri siano componenti immobiliari rilevabili nella rendita oppure parti impiantistiche funzionali (cosiddetti "imbullonati") escluse dalla stima diretta ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTR: le torri, nella fattispecie concreta, sono state ritenute componenti essenziali e funzionali all'impianto eolico (integrate con navicella e rotore) e pertanto rientrano nella categoria degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo esclusi dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. È stato inoltre assorbito il ricorso incidentale della resistente relativo alle fondazioni considerandole parte integrante del palo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21

    "A decorrere dal 1 gennaio 2016 ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La norma esclude dalla stima diretta degli immobili speciali gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo ("imbullonati"): la loro esclusione è fondata sulla strumentalità al processo produttivo, non sulla loro effettiva immobilizzazione al suolo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    "le torri ... vanno annoverate tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta"

    L'Amministrazione ha proposto un'interpretazione basata su caratteristiche strutturali di solidità/stabilità; la Corte ritiene però che la valutazione debba privilegiare la funzione impiantistica rispetto alla sola consistenza fisica.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016

    Richiamata nella discussione come parte della prassi amministrativa di interpretazione delle caratteristiche degli immobili a destinazione speciale; la Corte distingue tuttavia la prassi amministrativa dal criterio normativo di strumentalità al processo produttivo.

  • Decreto-Legge 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)

    Norma che, in passato, aveva incluso nel computo della rendita alcuni elementi mobili necessari all'attività industriale considerandoli "costruzioni stabili" quando integrati; principio superato o ridefinito dalla L. n. 208/2015 secondo la Corte.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244

    Richiamata come parte del quadro normativo e della prassi antecedente alla L. n. 208/2015; la Corte segnala che la disciplina è cambiata con la legge 2016.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Citato dall'Amministrazione per la stima delle centrali; la Corte non nega rilevanza tecnica ma sottolinea che la norma del 2016 prevale nella determinazione della portata fiscale delle componenti impiantistiche.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale delle componenti di un impianto produttivo dipende primariamente dalla loro funzionalità rispetto al processo produttivo: se l'elemento è strumentale alla produzione (anche se infisso al suolo) può essere escluso dalla stima diretta come impianto funzionale.
  • La sola consistenza fisica, la solidità o la stabilità di una struttura non è sufficiente a farla rientrare automaticamente nella stima catastale se essa svolge una funzione produttiva essenziale.
  • Spetta al giudice di merito valutare fattualmente l'effettiva integrazione funzionale dell'elemento con l'impianto produttivo (es. ruolo della torre nel contrasto delle forze del vento e nell'efficienza produttiva dell'aerogeneratore).
  • Per resistere a contestazioni amministrative, il proprietario/debitore dovrebbe produrre documentazione tecnica che dimostri la strumentalità dell'elemento al processo produttivo (perizia, relazione tecnica, dati di integrazione con rotore/navicella, effetti sulla produttività).
  • La norma di riferimento è la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21: va verificata la temporalità dell'intervento (Docfa dal 2016 in poi soggetta alla nuova regola).
  • L'Amministrazione non può limitarsi a un criterio formale basato su aspetti strutturali/edilizi: deve valutare e provare la diversa natura funzionale rispetto al processo produttivo per includere la componente nella stima.

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