Cassazione Penale, Sentenza n. 24125/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato il riesame inammissibile per tardività. Il ricorrente ha sostenuto che il ricorso era stato trasmesso tramite posta elettronica certificata il 3 gennaio 2022 alle ore 20:30 e pertanto rispettava il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica del provvedimento (24 dicembre 2021); ha contestato l'uso della data di 'pervenuto' apposta dalla cancelleria il giorno successivo come criterio di tempestività
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato la disciplina emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020, conv. con legge 176/2020) che consente il deposito tramite PEC anche per gli atti di impugnazione cautelari e ha affermato che il termine si valuta con riferimento alla data e ora di invio tramite PEC (purché entro la fine del giorno di scadenza). Ne è conseguito che il ricorso, inviato il 3 gennaio 2022 alle ore 20:30, è tempestivo; il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono rimessi al Tribunale del riesame di Taranto per il prosieguo
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.
indica il rito del riesame cui è stato sottoposto il provvedimento di sequestro
art. 497-bis cod. pen.
reati per i quali è sottoposto ad indagine l'indagato
norma penale relativa al fatto oggetto dell'indagine (menzionata per contesto procedurale)
art. 5 comma 8-bis d.lgs. n. 286/1998
reati per i quali è sottoposto ad indagine l'indagato
norma del testo unico sull'immigrazione richiamata come contestazione sostanziale nelle indagini
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
vizio fatto valere in ricorso
prevista come motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., lett. c) (vizio di motivazione o di diritto entro i limiti indicati)
art. 24 d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020
modifiche che consentono il deposito tramite PEC anche per atti di impugnazione cautelari
la disciplina emergenziale consente, per il periodo indicato, il deposito tramite PEC di qualsiasi atto di impugnazione, compresi i ricorsi cautelari; rileva la data/ora di invio PEC entro la fine del giorno di scadenza
art. 172, sesto comma, cod. proc. pen.
regole ordinarie sui termini e sugli orari di deposito
richiamata come parametro derogato dall'art. 24 del d.l. 137/2020 per quanto riguarda la possibilità di deposito entro la fine del giorno di scadenza
Cass. Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021 (Sinatra)
giurisprudenza richiamata in motivazione
orientamento della Cassazione che conferma l'ampia possibilità di deposito tramite PEC per gli atti di impugnazione nel periodo emergenziale e precisa che la deroga riguarda le parti private (non il Pubblico Ministero)
Massime di principio
- In presenza della disciplina emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020 conv. con legge 176/2020), la data e l'ora di trasmissione tramite PEC, se avvenute entro la fine del giorno di scadenza, determinano la tempestività dell'impugnazione anche se la cancelleria registra il deposito il giorno successivo
- La normativa emergenziale autorizza il deposito tramite PEC anche per i ricorsi cautelari e per altri atti di impugnazione, ampliando il perimetro degli atti ammissibili via PEC rispetto alla disciplina ordinaria
- Il timbro di 'depositato' apposto dalla cancelleria dopo la ricezione non prevale sulla prova dell'invio telematico: rileva la prova di invio (data/ora PEC) per valutare la tempestività
- Occorre verificare sempre se la fattispecie rientra nel periodo e nell'ambito di applicazione della disciplina emergenziale; fuori da questo ambito valgono le regole ordinarie sui termini e sugli orari
- La giurisprudenza ha precisato che la possibilità di usare la PEC, nella disciplina emergenziale, è prevista per le parti private; l'uso della PEC da parte del Pubblico Ministero può essere soggetto a limiti diversi
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