Cassazione Penale, Sentenza n. 29219/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine per impugnare. Ha affermato che la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. è ricorribile per cassazione da tutte le parti, ma nel caso concreto il difensore ha depositato l'impugnazione tardivamente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato dichiarato irreperibile nel corso di un procedimento per omesso versamento IVA. Il Tribunale, applicando la disciplina dell'art. 420-quater c.p.p. dopo la riforma Cartabia, aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, indicando un termine per le ricerche fino al 15/09/2028. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 159 c.p. e 420-quater c.p.p., sostenendo che, per il reato commesso nel 2016, doveva applicarsi la disciplina transitoria dell'art. 89 d.lgs. 150/2022 e il termine massimo di sospensione della prescrizione non poteva superare quello previsto dalla normativa previgente. Secondo il ricorrente, il termine massimo per le ricerche avrebbe dovuto essere fissato al 15/09/2025 e, poiché l'imputato era stato rintracciato solo il 23/04/2026, la sentenza non sarebbe più stata revocabile. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di impugnazione: la sentenza era stata pronunciata con motivazione contestuale il 22/06/2023 e il ricorso, depositato il 14/05/2026, risultava tardivo rispetto al termine di quindici giorni decorrente dal rintraccio dell'imputato.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
indica il reato tributario contestato nel processo a carico dell'imputato.
art. 420-quater c.p.p.
disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e la relativa sospensione/indicazione del termine per le ricerche; la Corte ne richiama anche l'impugnabilità con ricorso per cassazione.
art. 420-quinquies c.p.p.
richiamato per la notificazione della sentenza all'imputato rintracciato e per la decorrenza del termine di impugnazione.
art. 159 c.p.
evocato dalla difesa in tema di sospensione della prescrizione e disciplina transitoria applicabile ai fatti anteriori alla riforma.
art. 157 c.p.
richiamato per il calcolo del termine ordinario e massimo di prescrizione secondo la disciplina prospettata dal ricorrente.
art. 161, comma 2, c.p.
menzionato dal ricorrente quale limite massimo della sospensione nella disciplina previgente.
art. 89 d.lgs. 150/2022
richiamato per la disciplina transitoria applicabile ai reati commessi prima del 18/10/2021.
art. 544, comma 1, c.p.p.
richiamato per il regime della motivazione contestuale e per la decorrenza del termine di impugnazione.
art. 585, comma 1, c.p.p.
richiamato per la durata del termine per impugnare, pari a quindici giorni nei casi considerati.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
base della declaratoria di inammissibilità per impugnazione proposta senza osservare il termine di cui all'art. 585 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 611 c.p.p.
richiamato in via preliminare sul rito camerale non partecipato e sulla non necessarietà della requisitoria scritta del procuratore generale.
Massime di principio
- La sentenza emessa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. è impugnabile con ricorso per cassazione da tutte le parti e per tutti i motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p., anche prima della scadenza del termine di prescrizione rilevante ai fini della revoca.
- Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale e pubblicata mediante lettura integrale, il dies a quo del termine di impugnazione decorre dalla pronuncia per il difensore; per l'imputato irreperibile o successivamente rintracciato, la decorrenza è ancorata alla conoscenza legale della decisione conseguente al rintraccio e alla notificazione prevista dalla legge.
- L'impugnazione proposta oltre il termine di quindici giorni previsto per il caso di sentenza con motivazione contestuale è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
- Le questioni relative al corretto calcolo del termine massimo per le ricerche e alla disciplina transitoria della sospensione della prescrizione non possono essere esaminate nel merito se il ricorso è tardivo e dunque inammissibile.
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