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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05043/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una ex socia di uno studio commerciale associato aveva agito per ottenere la liquidazione della propria quota a seguito di recesso, lamentando che la situazione patrimoniale dello studio non le fosse stata correttamente rappresentata e che, ai fini della quantificazione, fosse stata svolta una consulenza tecnica preventiva. Il tribunale aveva liquidato la quota; la corte d’appello aveva parzialmente ridotto l’importo dovuto, ritenendo che nella stima dovessero considerarsi anche redditività futura, avviamento e sopravvenienze passive, ma non rilevasse, ai fini della riduzione, la pretesa sottrazione di clientela imputata alla recedente. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente qualificati come vizi di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: con il primo hanno contestato l’affermazione della corte d’appello secondo cui non vi sarebbe stato accaparramento illecito della clientela da parte della professionista receduta e, con il secondo, hanno censurato la ritenuta irrilevanza, ai fini della quantificazione della quota, del disagio economico subito dallo studio in conseguenza della scelta dei clienti di seguire la professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, mascherandola come vizio motivazionale. Ha ribadito che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ovvero le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la diversa lettura delle prove. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla creditrice per la liquidazione della quota

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per l’ordinanza di accoglimento resa dal tribunale

  • art. 2289 c.c.

    richiamato dalla corte d’appello come parametro per la liquidazione della quota del socio, comprensivo di avviamento e redditività futura

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    interpretato in senso restrittivo, come sindacato limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non esteso a insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone di indicare specificamente gli atti e i fatti posti a fondamento del motivo

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma che impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro della sufficienza della motivazione, che non richiede la confutazione espressa di ogni argomento di parte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • L. n. 134 del 2012

    richiamata come legge di conversione della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure fondate su mera insufficienza, contraddittorietà o difformità della ricostruzione del merito.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un ulteriore grado di merito: sono inammissibili i motivi che, sotto l’etichetta del vizio motivazionale, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando renda intelligibile la ratio decidendi e consenta di comprendere che le argomentazioni incompatibili sono state implicitamente disattese; non è necessario che il giudice confuti espressamente ogni singola deduzione di parte.
  • Chi deduce l’omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente il fatto storico trascurato, il dato da cui risulta, e il momento processuale in cui è stato discusso, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Ai fini della liquidazione della quota del socio recedente, nella valutazione patrimoniale possono rilevare anche avviamento e redditività futura, secondo un criterio non meramente statico ma proiettato sulla continuità dell’attività sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRecesso del socio
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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