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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1915/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata del 20/04/2022 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. al decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) incompatibilità del G.I.P. per avere quest'ultimo, con precedente ordinanza cautelare (obbligo di dimora), compiuto una valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, e quindi avere un ruolo pregiudizievole nei confronti dell'imputato; (2) omissione di autonoma e adeguata valutazione da parte del G.I.P. sulla gravità indiziaria e sugli elementi forniti dalla difesa, avendo il giudice recepito acriticamente le considerazioni del P.M. senza prendere in esame le ragioni difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo di incompatibilità, ricordando che l'incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione e non può determinare la nullità del giudizio né essere sollevata tardivamente in cassazione quando sia preclusa la proposizione dell'istanza di ricusazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una generica lamentela circa la valutazione della gravità indiziaria (questione di merito) e non in una specifica violazione di legge deducibile davanti alla Corte di cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata, resa in Roma il 3 novembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 263 c.p.p.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti cautelari o ai provvedimenti di sequestro; qui è il fondamento dell'opposizione proposta e poi rigettata dal G.I.P.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione ecc.); la Corte ha valutato che i motivi prospettati rientravano nella mera rivalutazione del merito (gravità indiziaria) o erano impropriamente tardivi (incompatibilità), e quindi non idonei ai sensi di questa norma.

  • art. 23 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata solo per indicare la forma delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito del giudizio di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per le spese e la possibilità di irrogare somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice è rimedio di ricusazione da esercitarsi tempestivamente; non può essere trasformata in motivo di nullità sollevabile tardivamente in cassazione se è preclusa la ricusazione.
  • La Corte di cassazione non è sede per la riedizione del merito: le censure che si riducono a una diversa valutazione della gravità indiziaria o a un semplice dissenso sulla motivazione vengono dichiarate inammissibili quando manchi una specifica violazione di legge.
  • Per essere efficaci in cassazione, i motivi devono evidenziare un concreto vizio di diritto (violazione di norma, illogicità manifesta, omissione di pronuncia su questione giuridica rilevante), non una generica contestazione valutativa.
  • Chi intende contestare l'atteggiamento del giudice (possibile parzialità) deve proporre immediatamente l'istanza di ricusazione o sollevare il vizio nei termini procedurali previsti; altrimenti il rimedio diventa inammissibile.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati espone al rischio di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile articolare i motivi con precisione giuridica e documentare le violazioni di legge dedotte.

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