Cassazione Civile, Ordinanza n. 12922/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da vizi e infiltrazioni riscontrati in un complesso edilizio condominiale. Il tribunale aveva condannato in solido l'impresa costruttrice e la società appaltatrice delle opere di ripristino al risarcimento dei danni, ritenendo applicabile l'art. 1669 c.c. La corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che la denuncia dei vizi era valida, che non vi era decadenza dalla garanzia e che i difetti accertati integravano gravi difetti dell'edificio. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. ed extrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero introdotto il contratto di appalto e attribuito alla società una responsabilità extracontrattuale non chiesta dagli attori; (2) omessa motivazione sulla ragione della condanna solidale al pagamento di euro 12.000, deducendo che la somma sarebbe stata riferita a obbligazioni assunte dall'impresa costruttrice in una scrittura privata cui la ricorrente era estranea; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1669 c.c., lamentando che la consulenza tecnica avrebbe escluso infiltrazioni e ricondotto i problemi a condensa e mancata ventilazione, sicché non vi sarebbero stati gravi difetti riconducibili alla norma invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che i giudici di merito si sono limitati a qualificare giuridicamente i fatti allegati entro il perimetro della domanda senza introdurre nuovi fatti o attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, sia perché la sentenza d'appello era sorretta da argomentazione sufficiente e non apparente, sia perché operava la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche la terza doglianza, ricordando che la valutazione delle risultanze tecniche e la qualificazione dei difetti come gravi difetti ex art. 1669 c.c. sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se logicamente e adeguatamente motivati. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può alterare petitum e causa petendi né introdurre nuovi fatti nel tema controverso.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di merito.
art. 1667 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina della garanzia per vizi dell'opera, ma non ritenuto applicabile in luogo dell'art. 1669 c.c. alla fattispecie accertata.
art. 1668 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la controversia alla garanzia ordinaria dell'appalto.
art. 1669 c.c.
La norma è applicabile quando i difetti dell'opera, anche se non strutturali in senso stretto, incidono in modo notevole e duraturo su funzionalità, abitabilità e godimento dell'immobile; la relativa qualificazione è accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile se proposta contro una sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto (doppia conforme).
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nella doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto decise in modo conforme nei due gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice di merito può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, purché non alteri il petitum e la causa petendi né introduca fatti costitutivi nuovi rispetto alla domanda.
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. può essere ravvisata anche per difetti dell'opera che, pur non comportando pericolo di rovina, incidano in modo notevole e durevole sulla funzionalità, abitabilità o godimento dell'immobile.
- La qualificazione dei difetti come 'gravi difetti' ai sensi dell'art. 1669 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, né sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non consente di riaprire il giudizio di fatto: occorre che il fatto accertato dal giudice di merito sia incompatibile con la sussunzione giuridica operata e non semplicemente che il ricorrente proponga una diversa lettura degli elementi probatori.
- In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto decise allo stesso modo nei due gradi di merito.
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