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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12763/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro e ipocatastali dovute per la compravendita, stipulata il 19 marzo 2008, di un terreno edificabile di 1.250 mq. Il prezzo pattuito era di 72 euro al mq; l’Ufficio aveva rettificato il valore in 220 euro al mq. La Commissione tributaria provinciale, accogliendo parzialmente l’impugnazione del contribuente, aveva rideterminato il valore in 145 euro al mq. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 82/24/13 depositata il 6 agosto 2013, accolse l’appello del contribuente e annullò l’avviso. Rilevò che il terreno compravenduto si trovava in una fase iniziale del procedimento amministrativo e non era comparabile con i terreni utilizzati dall’Ufficio, già interessati dagli atti conclusivi dell’iter urbanistico; inoltre, ritenne non idonei anche gli atti di accertamento con adesione relativi a beni non comparabili e constatò l’assenza di un criterio razionale per la rettifica. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che le differenze tra i terreni avrebbero potuto incidere sulla valutazione, ma non giustificare l’annullamento dell’avviso; 2) nullità per motivazione apparente o assente quanto alla valutazione degli elementi probatori; 3) vizio motivazionale in relazione alla mancata considerazione di elementi idonei a consentire una stima autonoma e all’asserita irrilevanza della convenzione urbanistica; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice regionale aveva omesso di decidere nel merito sulla fondatezza e sul quantum della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, chiedeva in realtà una nuova valutazione della comparabilità dei terreni e delle risultanze probatorie. Il secondo motivo è stato respinto: la motivazione della sentenza regionale esponeva in modo percepibile le ragioni della decisione e non era apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una revisione del ragionamento probatorio e non individuava un fatto storico decisivo omesso, secondo il testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato respinto: la CTR aveva esaminato la fondatezza della pretesa e il relativo quantum, ritenendo non comparabili gli atti posti a fondamento della rettifica e non assolto dall’Amministrazione l’onere della prova. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • artt. 51 e 52 D.P.R. n. 131/1986

    Il giudice del gravame, in vero, non ha affatto escluso che il potere di rettifica del valore venale del bene potesse conseguire dalla valutazione, a titolo comparativo, di contratti traslativi aventi ad oggetto beni “di analoghe caratteristiche e condizioni” ma ha, diversamente, ritenuto che, sotto tale profilo, venissero in considerazione “beni non… comparabili”.

    La rettifica del valore venale può fondarsi sul confronto con contratti relativi a beni di analoghe caratteristiche e condizioni; se i beni posti a comparazione non sono comparabili, la rettifica non trova adeguato fondamento in quel metodo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Al di là, quindi, della formale evocazione di una violazione di norme di legge, il motivo in esame tende ad una non consentita rivalutazione del merito della lite contestata, con riferimento agli atti contrattuali utilizzati a titolo comparativo e, come detto, alle conseguenti valutazioni probatorie operate sul punto dal giudice del gravame.

    Il motivo di ricorso per cassazione formulato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, richiede una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Deve, difatti, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice;

    La motivazione è apparente, e la sentenza è censurabile per nullità, solo quando non consente di percepire l’iter logico della decisione né di controllarne l’esattezza e la logicità. Nel caso concreto tale vizio non ricorreva, perché la CTR aveva reso conoscibili le ragioni della pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione di detta disposizione codicistica deve essere interpretata “come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

    Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali rilevanti sul piano costituzionale e all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l’insufficienza della motivazione o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    Così statuendo, il giudice del gravame non ha affatto omesso di esaminare nel merito la fondatezza (ed il quantum) dell’azionata pretesa impositiva che, giustappunto, è stata valutata come infondata in relazione all’onere della prova gravante sull’amministrazione.

    Non sussiste omissione di pronuncia quando il giudice esamina la fondatezza e il quantum della pretesa, ma la respinge perché l’Amministrazione non ha assolto l’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Così statuendo, il giudice del gravame non ha affatto omesso di esaminare nel merito la fondatezza (ed il quantum) dell’azionata pretesa impositiva che, giustappunto, è stata valutata come infondata in relazione all’onere della prova gravante sull’amministrazione.

    Nel giudizio sulla pretesa impositiva, l’Amministrazione deve fornire la prova idonea a sostenere la rettifica del valore; l’inidoneità degli atti comparativi comporta che la pretesa sia valutata come infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti, però, non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo

    L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di soccombenza non è dovuto dall’amministrazione statale che, tramite prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali.

Massime di principio

  • La rettifica del valore venale di un bene basata sul metodo comparativo richiede che i contratti assunti a confronto riguardino beni con caratteristiche e condizioni analoghe; la non comparabilità, anche per la diversa fase dell’iter urbanistico e amministrativo, può rendere inidoneo il fondamento probatorio della rettifica.
  • In cassazione, una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della comparabilità dei beni già apprezzata dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sul percorso logico seguito; non basta che la parte dissenta dalla valutazione degli elementi probatori.
  • Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. La mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice valuta la fondatezza e il quantum della pretesa e la respinge, anche integralmente, per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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