Sentenza del 21/11/2022 n. 34253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La compagnia ha impugnato l'avviso di accertamento per l'IRESA (Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili) relativo al periodo (maggio-dicembre), deducendo: illegittimità del tributo per contrasto con la Direttiva 2002/30/CE e con il D.Lgs. attuativo; illegittimità costituzionale per la destinazione prevalente del gettito alla fiscalità generale e per l'addebito esclusivo ai vettori; richiesta di applicazione retroattiva delle minori aliquote stabilite dal D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014) e recepite dalla L.R. 11/2015; violazione delle norme statali (L. 342/2000 artt. 90-92) e pronunce della Corte Costituzionale (in particolare C.Cost. 13/2015). Richieste alternative: disapplicazione della norma regionale o rimessione pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la Direttiva 2002/30/CE non sia norma "self‑executing" e lascia ampia discrezionalità agli Stati sull'adozione delle misure (tra cui anche tributi), quindi non sussiste contrasto con il diritto UE; con il D.Lgs. 68/2011 l'IRESA è stata trasformata in tributo proprio regionale e le Regioni hanno ampia discrezionalità nel definire presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito, nel rispetto del tetto massimo statale (D.L. 145/2013 art.13 comma 15‑bis) che non ha effetto retroattivo; la destinazione del gettito (quota 10% per indennizzi e resto alla fiscalità generale) non incide sull'esistenza dell'obbligazione tributaria e non legittima l'esonero del vettore; la L.R. Lazio n.2/2013 e la successiva L.R. 11/2015 sono compatibili con il quadro statale entro il limite dell'aliquota massima; non vanno rimessi quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia né sollevati i presupposti di costituzionalità invocati dalla ricorrente. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2002/30/CE
art. 1 e Allegato II, punto 1.4 (misure tra cui "tariffe per il rumore")
La direttiva indica misure possibili per contenere il rumore e lascia agli Stati membri la discrezionalità di scegliere le misure; non è stata ritenuta norma auto‑esecutiva che impedisca l'introduzione di un tributo regionale come IRESA.
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13
attuazione della Direttiva 2002/30/CE
Atto di recepimento che disciplina l'introduzione di restrizioni operative ma non impone limiti tali da escludere l'opzione di introdurre tributi per il rumore nell'ambito delle misure disponibili.
L. 21 novembre 2000, n. 342 (artt. 90-92)
"Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili... il gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico..."
Norma originaria che prevedeva l'imposta con finalità ambientali e vincolo di destinazione; tuttavia la successiva riforma di ripartizione delle competenze ha consentito alle Regioni di ripensare presupposti e finalità una volta trasformato il tributo in 'proprio'.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (art. 8)
"A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali ... l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili"
Trasforma l'IRESA in tributo proprio regionale, attribuendo alle Regioni ampia autonomia nella disciplina dell'imposta, pur nel rispetto di limiti e principi statali.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13 comma 15‑bis (conv. L. 9/2014)
"... il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50."
Fissa un tetto massimo nazionale alle tariffe per evitare distorsioni concorrenziali tra aeroporti; costituisce limite oggettivo alla potestà regionale ma non dispone retroattività delle tariffe.
L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (art. 5)
istituisce l'IRESA in capo alla Regione Lazio dal 1 maggio 2013 e disciplina presupposto, soggetti passivi, misure e destinazione del gettito (10% ai comuni delle zone A e B)
Legge regionale che ha ricostruito il tributo come tributo proprio, definendone presupposto e finalità (in modo più ampio rispetto alla legge statale originaria).
L.R. Lazio n. 11 del 2015 (art. 2)
"A decorrere dal 22 febbraio 2014... vengono apportate modifiche e fissate tariffe massime rettificate"
Adegua la disciplina regionale al tetto massimo statale a decorrere dal 22/02/2014; la Corte ha ritenuto che tale adeguamento non abbia effetto retroattivo sulle accertate obbligazioni anteriori.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (art. 3)
"Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo..."
Principio di irretroattività delle norme tributarie applicato dalla Corte per escludere l'applicazione retroattiva delle minori aliquote fissate dallo Stato/regione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015
valutazione di costituzionalità del D.L.145/2013 e della configurazione dell'IRESA come tributo proprio regionale
La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile il tetto tariffario statale e ha confermato la configurazione dell'IRESA come tributo proprio regionale; la Cassazione interpreta tale giurisprudenza come compatibile con la discrezionalità regionale entro i limiti fissati.
Art. 119 Cost.
principi di autonomia finanziaria regionale e coordinamento della finanza pubblica
Fondata base costituzionale per l'autonomia regionale in materia tributaria: le Regioni possono stabilire tributi propri nel rispetto dei principi di coordinamento, giustificando ampia discrezionalità nella disciplina dell'IRESA dopo il trasferimento.
Massime di principio
- Una direttiva UE che elenca misure possibili per un obiettivo ambientale non sempre è "self‑executing"; se la direttiva lascia margine di scelta, gli Stati membri possono optare anche per misure fiscali, salvo che la norma comunitaria non imponga obblighi precisi e immediatamente applicabili.
- Quando un tributo statale viene trasformato per legge in "tributo proprio regionale", le Regioni acquisiscono ampia discrezionalità su presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito, purché rispettino eventuali limiti statali (es. tetto massimo) e i principi costituzionali e comunitari.
- Il principio di irretroattività delle norme tributarie è applicato rigorosamente: una riduzione massima delle aliquote disposta dallo Stato non si applica automaticamente ai periodi anteriori all'efficacia esplicita della norma, a meno che non sia prevista espressamente retroattività.
- La destinazione successiva del gettito (anche se non conforme alle finalità originarie indicate dalla normativa statale) non invalida retroattivamente l'obbligazione tributaria: l'eventuale errore o scelta politica sulla destinazione rileva sul piano politico/amministrativo, non per estinguere il debito del contribuente.
- Per chiedere la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 267 TFUE) è necessario che la questione comunitaria presenti un reale dubbio interpretativo; il giudice interno può ritenere la norma comunitaria "acte clair" e decidere senza rinvio se l'interpretazione è evidente.
- In ambito fiscale‑ambientale la qualificazione del tributo ("ambientale" in senso stretto vs "con funzione ambientale" in senso lato) è determinante per valutare gli effetti giuridici: tributi con mera funzione politica/indennitaria non beneficiano delle stesse tutele rispetto a imposte concepite come correlate direttamente al danno ambientale.
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