Cassazione Penale, Sentenza n. 28211/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2022 che aveva respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente, in qualità di terza interessata, avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies (confisca di prevenzione/"allargata") relativa al 100% di due appartamenti formalmente intestati alla SANNA. La ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione sul ragionevole nesso temporale tra acquisto dei beni e condotte illecite; 2) travisamento dei fatti circa l'anteriorità dell'acquisto del 50% del bene (riferito all'omologa della separazione consensuale del 3/5/2007 trascritta nel 2017) e, quindi, errata valutazione della sua "malafede"; 3) erronea applicazione della legge in relazione al diritto alla restituzione del bene negato alla SANNA con motivazione inconferente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua globalità. Ha ritenuto infondato il primo motivo aderendo all'orientamento secondo cui, nella confisca di prevenzione o "allargata" su beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, il terzo può solo provare la effettiva titolarità/proprietà per chiedere restituzione, mentre non è legittimato a rimettere in discussione in sede di esecuzione i presupposti dell'applicazione della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza dei beni), che sono questioni proprie del giudizio penale. Ha inoltre osservato che il profilo temporale era già stato affrontato nel giudizio penale e non era stato dedotto la sua omissione in Cassazione, determinando la preclusione al riesame. Pur riconoscendo che la ricorrente, in quanto intestataria formale, poteva chiedere la restituzione (motivo terzo ritenuto fondato solo su questo punto), la Corte ha ritenuto irrilevante e non decisivo il secondo motivo: la valutazione della fittizietà doveva essere riferita sin dall'acquisto del terreno (1995) e la ricorrente non ha censurato specificamente la parte dell'ordinanza che aveva rilevato l'incapienza dei redditi suoi e del coniuge all'epoca degli acquisti; pertanto il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992
Norma richiamata come base per la confisca di prevenzione/allargata. La Corte interpreta che, nei casi di beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo può chiedere la restituzione provando la titolarità materiale, ma non può in sede di esecuzione rimettere in discussione i presupposti applicativi della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza), questioni proprie del giudizio penale.
art. 12-quinquies, d.l. n. 306 del 1992
Richiamata nel contesto degli istituti antimafia/di prevenzione collegati alla confisca; la Corte applica i principi relativi alla confisca 'allargata' e al ruolo del terzo formalmente intestatario.
artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme penali (codice droghe) relative ai reati per cui il coniuge SECCI è stato condannato; la condanna costituisce il quadro fattuale che ha consentito l'adozione delle misure patrimoniali nel procedimento di prevenzione/ablazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020; Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019; Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019 e altra massima citata)
Orientamento maggioritario secondo cui, nella confisca di prevenzione su beni ritenuti fittiziamente intestati, il terzo può allegare e provare l'effettiva titolarità ma non ha legittimazione a contestare in sede di esecuzione i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (pericolosità, sproporzione, provenienza).
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni oggetto di confisca di prevenzione può ottenere la restituzione solo dimostrando la propria titolarità effettiva: non è luogo per ridiscutere i presupposti della confisca (pericolosità, sproporzione, provenienza), che sono materia del giudizio penale.
- Se il nesso temporale tra reato-spia e acquisizione patrimoniale è stato valutato e deciso nel giudizio penale, la partita su tale punto è in genere preclusa in sede di incidente di esecuzione, salvo che non venga dedotta in Cassazione un'effettiva omissione di motivazione.
- L'onere di dimostrare la sproporzione fra valore dei beni e redditi dichiarati incombe sull'accusa e va valutato con riferimento al momento di ciascun acquisto; il terzo deve proporre censure specifiche e contestare i fatti e i rilievi economici svolti dal giudice per rendere efficace la propria opposizione.
- La valutazione della 'fittizietà' della titolarità deve tener conto dell'intera storia acquisitiva dell'immobile (anche dei primi atti, es. acquisto terreno e costruzione); trasferimenti successivi non escludono la valutazione della fittizietà sin dall'origine.
- In sede di ricorso per cassazione occorre proporre motivi pertinenti alla ratio decidendi e non nuovi accertamenti di fatto: motivi generici o aspecifici rispetto ai punti decisivi indicati dalla motivazione del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
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